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Prima casa in corso di costruzione, 36 mesi per completare i lavori

17 mar 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

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Una ordinanza della corte di cassazione detta i tempi per evitare di perdere i benefici fiscali e avere le contestazioni del fisco. Il caso affrontato questa volta, nell’ordinanza del 14 febbraio, vede un contribuente a cui l’amministrazione ha revocato i benefici fiscali legati all’acquisto dell’abitazione prima casa. Lo snodo della vicenda è da quando decorrono i tre anni del fisco per gli accertamenti. La risposta è dalla data del rogito dell’atto di compravendita.

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Il caso

Il contribuente aveva acquistato l’immobile, dichiarando nell’atto che vi avrebbe trasferito la residenza, una volta fini i lavori. L’Agenzia delle entrate ha effettuato controlli e ha inviato l’avviso di accertamento perché, a suo parere, il contribuente era decaduto dal diritto delle agevolazioni, avendo fatto trascorrere più tempo del necessario per il trasferimento di residenza.

La decorrenza del tempo per gli accertamenti

Ma da quando si calcolano i tre anni di tempo per gli accertamenti fiscali? Secondo i giudici di primo grado, che avevano dato torto al contribuente, decorrevano dallo scadere del termine di diciotto mesi dalla stipula, entro il quale l'immobile stesso deve essere occupato, dunque il termine doveva rendersi applicabile dal momento in cui i lavori si dovevano considerare ultimati. Stesso parere per i giudici di secondo grado: la data da prendere in considerazione non è quella di registrazione dell'atto di trasferimento immobiliare bensì quella coincidente con il termine di trentasei mesi entro il quale la costruzione dell'edificio acquistato deve essere completata.

Ultima parola alla Cassazione

La contribuente ha continuato la sua battaglia in Cassazione ritenendo che, il termine riconosciuto dai giudici, allo scadere del triennio dalla registrazione dell'atto di trasferimento immobiliare, invece che allo scadere del termine del diciottesimo mese dalla data di acquisto, riconosceva “più tempo” all’amministrazione per l’accertamento. Battaglia persa perché anche la Cassazione ha confermato la linea del fisco. 

L’osservazione dei giudici, il termine è di tre anni

La Corte ha riconosciuto che può beneficiare delle agevolazioni "prima casa" l'acquirente di immobile «in corso di costruzione» da destinare ad abitazione «non di lusso» purché esso, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, sia conforme ai criteri di cui al Dm del 2 agosto 1969. Criteri richiamati dall'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 che, nel disciplinare l'agevolazione in esame, non prevede un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile; termine che, evidentemente, deve coincidere con quello entro il quale l'amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione.

In altre parole la legge non determina il termine entro cui un immobile di costruzione deve essere destinato a abitazione, la giurisprudenza lo fa coincidere con il termine entro il quale il Fisco deve procedere alla sussistenza dei requisiti prima casa e cioè 36 mesi.

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