Prima casa giovani, calendario da aggiornare
Vantaggi prorogati fino al 31 dicembre 2022
Credito di imposta sull’Iva all’acquisto, esenzione di imposte di registro e ipocatastali estese anche alle pertinenze: ecco alcuni dei vantaggi fiscali per l’acquisto della prima casa under 36 da conoscere e valutare. I vantaggi con l’ultima legge di bilancio sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con una circolare n.3/22 di sintesi delle novità. Ecco i punti che interessano gli acquisti immobiliari prima casa.
Le novità della legge di bilancio
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.3 del 4 febbraio ha recepito le novità introdotte dalla legge di bilancio per le imposte indirette. Al primo posto dei chiarimenti il nuovo termine per usufruire dell’agevolazione prima casa per gli under 36.
Il comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, come spiega l’Agenzia, “al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022”.
Requisiti oggettivi e soggettivi
Sul versante delle modifiche di cui tener conto, la normativa in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, né il regime di esenzione d’applicare.
Nel primo ambito, l’Agenzia dunque ricorda che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
Per le esenzioni la circolare evidenzia che: “Resta fermo che per l’applicazione del beneficio di cui trattasi devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
La norma è quella che consente l’applicazione della aliquota al 2% dell’imposta di registro al sussistere di due condizioni: non essere proprietari sul territorio nazionale di altra proprietà immobiliare e trasferire la residenza nel comune dove è l’immobile entro 18 mesi dall’atto.
Il riferimento generico a questa disciplina fa si che si riconosce il beneficio anche all’acquisto di pertinenze (box, garage) in analogia con quanto previsto in ordine all’agevolazione “prima casa” e rispettando i medesimi limiti e condizioni
Il credito di imposta per gli atti soggetti ad Iva
L’Agenzia ricorda che l’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Inoltre si ricorda che in caso di atto soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.
Cosa vuol dire? Sono state previste una serie di soluzioni per cui non potendo rimborsare l’Iva versato sull’atto soggetto di compravendita si fornisce una strada con la compensazione per restituire l’Iva versata utilizzandola per il pagamento di altre imposte.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati. L’imposta di cui si fa riferimento si applica con una percentuale pari allo 0,25% del finanziamento.
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