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Precompilata: i primi rimborsi o pagamenti a luglio

23 mag 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

ragazza sorride tra scatole

Chi prima invia prima vede il conguaglio. È questa in sintesi la filosofia per le modalità di accredito in busta paga degli eventuali conguagli che arrivano dal fisco nel modello 730. Stesso discorso se il risultato della dichiarazione è a debito e vuol dire dunque che in questo caso sarà in contribuente a dover ancora pagare delle tasse all’Agenzia.

Innanzitutto ultimata la verifica dei dati inseriti o presenti nella precompilata, il modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate dà già l’informazione del prospetto se si avrà un rimborso o si dovrà versare qualcosa. Nel primo caso è come se il fisco ci dicesse: quest’anno ti abbiamo trattenuto più tasse di quelle che dovevi nel rapporto con le detrazioni (sconti fiscali) a cui avevi diritto quindi ti spetta un rimborso. Nel caso contrario il calcolo è a debito, cioè bisogna versare ancora qualcosa all’amministrazione.

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Prospetto dedicato proprio ai rimborsi, trattenute e pagamenti

L’Agenzia spiega che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Per gli importi al di sotto dei 12 euro, il fisco chiude un occhio

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Attenzione ai controlli a campione sui rimborsi

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

La seconda rata si paga a novembre

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Cinque finestre di invio

Se si presenta il modello 730 avvalendosi di un Caf o di un professionista abilitato ci sono cinque finestre per ottenere i rimborsi. I termini di rimborso sono scaglionati a seconda di quando si mandano i documenti a chi ci prepara la dichiarazione e sono i seguenti:

  • entro il 15 giugno di ciascun anno, andranno inviate le dichiarazioni entro il 31 maggio;
  • entro il 29 giugno, quelle presentate dall’1 al 20 giugno;
  • entro il 23 luglio, quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • entro il 15 settembre, quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • entro il 30 settembre, quelle presentate dall’1 al 30 settembre. Quest’anno siccome il 30 settembre cade di sabato, considerato festivo per il fisco, il termine ultimo per l’invio è comunque fissato al prossimo 2 ottobre.

    23 May 2023 di Cristina Bartelli

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