Pertinenze e agevolazioni prima casa dai confini stretti
Pertinenze e agevolazioni prima casa
L’elenco delle pertinenze che si legano all’immobile e si considerano rientranti nelle agevolazioni prima casa è tassativo. Niente da fare, dunque, per i ruderi agricoli ristrutturati e portati a nuova vita adibendoli a nuovi spazi legati all’immobile. E’ questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate, fornendo un parere (interpello 566/21) a una richiesta di un contribuente. Vediamo insieme la questione.
Il caso
Un contribuente ha scritto all’Agenzia delle entrate per avere conferma della correttezza fiscale del proprio comportamento. Nell’atto di acquisto dell’immobile a cui era collegata una ex casa colonica con annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza, il contribuente voleva indicare che, ottenute le autorizzazioni da parte del comune, avrebbe demolito e ricostruito con ristrutturazione dei fabbricati.
Questo avrebbe comportato il passaggio di categoria catastale, dopo la ristrutturazione, dal D10 (agricoli) al C2, C6 e C7, garage e magazzini e simili. Per il contribuente questo passaggio avrebbe consentito di applicare a questi nuovi fabbricati l’agevolazione prima casa versando un’imposta di registro ad aliquota agevolata del 2%.
Il punto dell’Agenzia delle entrate
Per l’Agenzia delle entrate, l’appartenenza delle costruzioni nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (rispettivamente, cantine, soffitte, magazzini; autorimesse, rimesse e scuderie; tettoie chiuse o aperte) deve essere rinvenibile al momento dell’acquisto.
Ripercorrendo la normativa fiscale sulle agevolazioni prima casa, il Fisco conferma che le pertinenze possono avere l’aliquota dell’imposta di registro al 2%. L’agevolazione, dunque, della Nota II-bis, posta in calce al citato articolo 1 della Tariffa si applica anche all'acquisto di beni da destinare a pertinenza dell'immobile abitativo, limitatamente, però. ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Il comma 3 della citata Nota II-bis stabilisce, infatti, che le agevolazioni "prima casa" "spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile (...). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".
I fabbricati oggetto del quesito al momento dell’acquisto risultano, invece, accatastati in D10 (rurali) e per l’agenzia il cambio post acquisto non è sufficiente. L’elenco riportato nella nota deve considerarsi tassativo e dunque senza una possibilità di applicazione estensiva ad altre situazioni simili. Nulla da fare dunque per il pagamento su questi fabbricati di una aliquota di imposta di registro più bassa.
L’agenzia conclude il suo parere stabilendo che: “Per le suesposte considerazioni, deve ritenersi che le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze dal comma 3 della citata Nota II-bis non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto, come precisato, sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7”.
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