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Mutui under 36: conta il preliminare

20 feb 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

casa in miniatura in legno con famiglia che gioca sullo sfondo

Una buona notizia per coloro che volevano utilizzare l’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione e che rientrano nelle condizioni previste dalle normative giovani under 36.Sebbene le agevolazioni fiscali si siano chiuse al 31 dicembre 2023, è stata approvata una proroga indiretta per gli atti di compravendita per i quali entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto preliminare. Per questi atti tornano in vita le agevolazioni, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

La novità è contenuta nella legge di conversione del decreto legge 215/23 cosiddetto milleproroghe che sarà approvato dalla Camera e dal Senato entro fine mese. Sempre il provvedimento riconosce un credito di imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso.

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Agevolazioni per gli U36

Ripercorrendo i passi, l’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto diverse misure di agevolazioni per favorire l’acquisto della casa di abitazione per i giovani che non hanno compiuto i trentasei anni di età.

Si trattava di agevolazioni fiscali, oltre che per l’erogazione di mutui con particolari condizioni, per cui i soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore Isee non superiore a 40 mila euro potevano godere di alcuni vantaggi,come l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Inoltre, per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, era attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età, nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione.

Infine per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Questo particolare regime fiscale si è concluso al 31 dicembre 2023.

La novità

La novità del decreto stabilisce che, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipulazione del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024.

In questo modo si amplia dunque la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali consentendo implicitamente un tempo supplementare per chi ha sì firmato il preliminare ma non aveva concluso il rogito. Inoltre si riconosce un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma precedente.

20 February 2024 di Cristina Bartelli

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