Mutui e successioni: le alternative a disposizione degli eredi
Cosa succede a un mutuo in caso di decesso dell’intestatario? Così come tutti gli altri debiti facenti capo al de cuius, anche i finanziamenti si trasmettono agli eredi. La banca erogatrice del mutuo, infatti, continuerà a far valere il suo diritto di vedersi rimborsato il capitale prestato e gli interessi nei confronti dei soggetti che subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici (attivi e passivi) a suo tempo accesi dal defunto. Per quanto riguarda la successione, si applicano le norme previste dagli articoli 456 e seguenti del codice civile, comprese le disposizioni in tema di legittima e di quota disponibile.
Per esempio, se chi decede lascia solo il coniuge quale unico erede, quest’ultimo avrà diritto al 100% del patrimonio ereditario; in presenza del coniuge e un figlio, il patrimonio sarà diviso al 50%, mentre a fronte del coniuge e due o più figli le quote saranno rispettivamente di 1/3 e 2/3 del patrimonio. In ogni caso, chi acquista mortis causa un immobile gravato di mutuo ipotecario sarà tenuto a farsi carico anche delle relative rate, in proporzione alla quota ricevuta. Tuttavia, le variabili che influenzano i possibili scenari sono molteplici, sia in termini economico-finanziari, sia di scelte comportamentali tra i familiari e/o gli aventi titolo (spesso influenzate anche dai rapporti personali, dalle esigenze di vita dei superstiti, etc.).
Una strada “naturale” per gli eredi è quella di tenersi l’immobile e continuare a rimborsare il mutuo secondo il piano originariamente concordato. In questo caso è comunque necessario un atto pubblico di accollo, affinché gli eredi possano subentrare come intestatari del contratto. Un’altra opzione è invece quella dell’estinzione anticipata: gli eredi potrebbero avere già la liquidità per saldare quanto resta, oppure in caso contrario mettere in vendita l’immobile e utilizzare i relativi proventi. Ma l’estinzione anticipata può avvenire anche in automatico, laddove il de cuius avesse stipulato una polizza sulla vita direttamente collegata al mutuo. Sebbene non esista un obbligo di legge in tal senso, molte banche impongono ai sottoscrittori del mutuo l’assicurazione temporanea caso morte (Tcm), che garantisce all’istituto erogatore il rimborso della somma residua a seguito della morte del contraente. In alternativa, il cliente può provvedere autonomamente a dotarsi di un’analoga protezione.
Infine, vi può essere il caso in cui l’importo dei debiti accumulati dal defunto superi il valore dell’attivo ereditario. Pertanto, l’accettazione del lascito può risultare svantaggiosa per i chiamati all’eredità. La legge mette a disposizione la possibilità di rinunciare alla successione, con i tempi e le modalità regolate dal codice civile. Quando ciò si verifica, il legislatore ha previsto un meccanismo “a cascata” per la ricerca un nuovo erede, che ovviamente avrà anch’egli facoltà di rinuncia. In ultima istanza, in mancanza di possibili successori, l’eredità viene attribuita allo Stato, che però per legge può rispondere dei debiti soltanto entro il valore del patrimonio acquisito. Qualora la banca non riesca a ottenere il rimborso del mutuo, così come avviene nell’ordinaria situazione di inadempimento, potrà far valere la propria garanzia ipotecaria sull’immobile e tentare di recuperare il credito vantato attraverso la vendita coattiva del bene.
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