Mutui e divorzio: quali soluzioni?
I nostri lettori ci pongono, di tanto in tanto, la domanda: come comportarsi con il mutuo in caso di separazione o divorzio? E’ quindi il caso di ripassare questo tema, ripercorrendo le principali casistiche che si possono verificare quando la coppia scoppia.
Prima domanda: chi detrae gli interessi passivi se l’ex coniuge, intestatario del mutuo, dopo il divorzio non abita più nella casa oggetto dell’ipoteca? In questo caso occorre tenere conto che, per usufruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, bisogna che l’intestatario o i suoi familiari abbiano abituale dimora nella casa. Se quindi ci sono figli che abitano ancora nella casa coniugale, l’ex coniuge che abita altrove può comunque continuare a detrarre. Ovviamente, se nel frattempo non ha acquistato un’altra casa a titolo di abitazione principale ma si trova, per esempio, in regime di affitto nel suo nuovo alloggio. Da notare che, nel conteggio dei familiari che abitano nell’abitazione principale, rientra anche l’ex coniuge fino a quando la sentenza di divorzio non è stata pronunciata.
Seconda domanda: cosa accade in caso di mutuo e casa cointestati, in caso di divorzio? Ciò che è più consigliabile, in questo caso, è l’eventualità dell’accollo del mutuo. Quando due persone non vogliono più vivere insieme, infatti, è normale che chi deve trasferire la propria residenza altrove mal digerisca di dover continuare a risultare proprietario di una casa di cui non gode, e di dover pagare le relative rate del mutuo. In questo caso, è possibile per il coniuge interessato chiedere, in sede di separazione, il recesso dal contratto. Un accordo tra ex coniugi potrebbe quindi stabilire che quello dei due che continuerà ad abitare nella casa si accolli l’intero pagamento del mutuo, fermo restando che, per la detrazione del 19% degli interessi passivi, occorre sempre soddisfare i requisiti di titolarità tanto della casa quanto del mutuo e condizione di abitazione principale per l’immobile oggetto dell’ipoteca. L’accollo del mutuo non implica necessariamente la riscrittura delle condizioni del finanziamento, quindi non dovrebbe comportare alcun costo se non quello della necessaria scrittura privata, la cui autenticazione dal notaio peraltro non è necessaria. Un’alternativa, in caso sia assegnato dal giudice il pagamento degli alimenti da parte del coniuge che non vivrà più sotto il tetto coniugale, si può tentare un accordo per sostituire a tale obbligo il pagamento della propria parte del mutuo fino alla sua estinzione.
Nel caso di accollo del mutuo, se uno dei due ex coniugi desiderasse surrogare il finanziamento potrebbe farlo, ma la cautela della banca sarà maggiore. Finché infatti il mutuo resta comunque cointestato, non cambiano le garanzie fornite; ma surrogare un mutuo intestandolo ad un solo coniuge potrebbe comportare una minore capacità di rimborso da parte del coniuge che pagherà le rate. È quindi consigliabile, per evitare problemi con la banca, accordarsi per un accollo interno piuttosto che per una surroga.
Una soluzione ulteriore, ovviamente estrema, consiste nella vendita della casa coniugale, che tuttavia sarà gravata da mutuo nel momento della sua messa sul mercato. Se invece nella ex coppia non ci sono problemi di liquidità, si può optare o per il rimborso delle rate versate dal coniuge che lascerà la casa (opzione che si può realizzare anche mediante la cessione di un altro bene di pari valore), o per l’estinzione anticipata del mutuo alla banca, in modo che l’immobile resti poi totalmente intestato a quello dei due coniugi che continuerà a vivere nell’immobile.
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