Le detrazioni per ristrutturare

Meglio affrettarsi. Fino alla fine del 2013 gli incentivi statali per il recupero edilizio della prima casa – sotto forma di grosse detrazioni fiscali – raggiungono livelli che potrebbero dissuadere l’italiano medio dal cadere nella tentazione di eseguire lavori in nero per assicurarsi l’immediato risparmio dell’Iva.
Introdotti nel 1998, gli incentivi statali alla ristrutturazione dal 2011 sono validi per sempre. La misura della detrazione di tali spese dall’Irpef è stata fissata al 36% per un importo massimo di 48 mila euro, da spalmare su 10 anni. Con apposite leggi e decreti emessi tra il 2012 e il 2013, il governo ha disposto che tali detrazioni siano elevate al 50% per le spese effettuate tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013, per un importo massimo detraibile in 10 anni di 96 mila euro per unità immobiliare. Ancora più consistenti le detrazioni per gli interventi volti al miglioramento del regime energetico di una abitazione: la percentuale detraibile di spesa sale in questo caso al 65% (sempre per spese sostenute fino al 31 dicembre 2013) per un importo massimo diverso a seconda dell’intervento.
Esiste inoltre la possibilità di detrarre fino al 50% delle spese (fino a 10 mila euro) per l’acquisto del mobilio da utilizzare nell’immobile da ristrutturare. Dal 2014 tutte le detrazioni torneranno invece al 36% per un massimo di 48 mila euro.
Cosa succede invece per chi la prima casa, più che ristrutturarla, la deve acquistare? In questo caso, se si tratta di un’abitazione non di lusso, nella quale l’acquirente intende porre la propria residenza entro 18 mesi dalla stipula del contratto, le agevolazioni fiscali prevedono che “la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possa essere costituita dal valore catastale dell’immobile (anziché dal corrispettivo pagato) determinato moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il coefficiente 110. Inoltre, sono previste le seguenti aliquote agevolate: l’imposta di registro al 3% anziché al 7% (o, se del caso, l’IVA al 4% anziché al 10%) e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a €168,00 ciascuna (in luogo della misura proporzionale del 2% e dell’1% dell’importo).
Inoltre, il titolare di un mutuo può detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale per un massimo di 4000 euro (3000 per redditi superiori ai 15 mila euro). Lo stesso vale per i mutui chiesti per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale: si possono detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui stipulati con soggetti residenti in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea. L’importo massimo detraibile è in questo caso pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta, e la detrazione si limita agli interessi passivi maturati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzata ogni anno per finanziare i lavori.
Tale detrazione è cumulabile con quella relativa agli interessi passivi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione e per i sei mesi successivi. Le condizioni per accedere a queste agevolazioni, oltre a quella che la casa in questione sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori, sono che il mutuo sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti l’inizio dei lavori o nei successivi 18 mesi. Se la casa ad un certo momento non dovesse più essere usata come abitazione principale, il diritto alla detrazione decade dall’anno successivo .
15 October 2013 di Floriana Liuni
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