Lavori di ristrutturazione, occhio alla comunicazione data all’Enea

Bisogna trasmettere le informazioni entro 90 giorni dalla fine dei lavori

Un tassello fondamentale per la strada delle agevolazioni fiscali, legate alla ristrutturazione di casa, è quello dell’invio delle comunicazioni all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo sostenibile). L’obbligo, inserito nella legge di bilancio 2018, è quanto mai tornato di attualità, considerando l’avvicinarsi della maxi campagna di ristrutturazione introdotta con il decreto Rilancio (dl 34/20) che ha previsto bonus fiscali per l’efficientamento energetico fino al 110%.

Tornando all’adempimento dell’invio dati, si sostanzia nell’invio attraverso dei moduli nell’area indicata sul sito, previa registrazione. Occorre tenere a mente il lasso di tempo concesso per completare la pratica: 90 giorni. Ma da quando? La decorrenza parte dal collaudo dei lavori. In particolare, per il 2020, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

È obbligatorio, dunque, trasmettere ad Enea le informazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, così come già era previsto per le ristrutturazioni di efficientamento energetico. Andando sul sito Enea è possibile scaricare la modulistica e l’elenco dei documenti necessari (https://www.enea.it/it/cittadini/Informazioni-sugli-Ecobonus-per-efficienza-energetica).

Da tenere in considerazione, come detto in precedenza, è il termine: entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere on line attraverso il sito e il canale dedicato da Enea i dati sui lavori compiuti. I 90 giorni decorrono dalla fine del collaudo e se ci si dimentica, comunque, niente paura, perché è possibile sanare la violazione con una trasmissione tardiva.

Sul sito, Enea precisa che debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, bonus facciate e bonus casa. In particolare:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Nella guida, a disposizione degli utenti, è riportata una tabella con l’elenco degli interventi per cui è obbligatorio l’invio dei dati:

Strutture edilizie:

  • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi:

  • riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici:

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
  • teleriscaldamento;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
23 June 2020 di

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