L’Arbitro bancario finanziario
1 ott 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Redazione M.
Una spesa in più accreditata erroneamente, interessi conteggiati a favore dell’operatore finanziario o la mancata consegna della documentazione di trasparenza. Capita - purtroppo e troppo spesso - che ci si indispettisca con il proprio istituto bancario o con l’ufficio postale per un comportamento scorretto che si ritiene di aver subito.
Ma, in tutti questi casi, c’è una soluzione: basta rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario (Abf), il sistema di risoluzione delle liti su tutte le controversie relative ai servizi bancari e finanziari (diversi da quelli di investimento), tra cui le operazioni di prestiti per l’acquisto della casa. Nato nel 2010 ha preso il posto dell’Ombudsman dell’Associazione bancaria italiana, vale a dire il vecchio giurì.
L’Arbitro bancario finanziario - che opera attraverso i Collegi di Milano, Roma e Napoli - si è subito dimostrato un meccanismo che i clienti delle banche hanno molto apprezzato, dal momento che è in grado di offrire un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice che comporta, invece, procedure più complesse e lunghe.
Chiaro il meccanismo con cui opera questo organismo, indipendente e imparziale: decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto senza l’intervento di avvocati. Ma per rivolgersi all’ABF, il cliente deve prima aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o con l’intermediario presentando un reclamo. E, solo nel caso in cui non ricevesse una risposta entro 30 giorni o non fosse soddisfatto della riposta, allora può prendere carta e penna e scrivere all’Arbitro. La forma scritta è, infatti, l’unica procedura che viene accettata, mentre l’acquisizione della documentazione viene affidata alla segreteria tecnica nel corso dell’istruttoria.
Tuttavia le decisioni dell’Abf non sono vincolanti come quelle del giudice. Ma se la banca o l’intermediario finanziario non le rispettassero, il loro inadempimento sarà reso pubblico. Insomma, si tratterebbe di una pessima pubblicità. Inoltre, le parti coinvolte hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Altri fattori importanti da tenere a mente sono la tempistica e gli importi. Le questioni da sottoporre all’Arbitro non possono riguardare operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. E, se il cliente chiede una somma di denaro, non si possono avanzare richieste per operazioni che superano 100.000 euro. Non ci sono, invece, limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. È il caso, ad esempio, della mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo.
Ed ancora. Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato con un bonifico bancario a favore dell’Abf o in contanti presso tutte le filiali della Banca d’Italia. Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, i 20 euro saranno restituiti.
Infine, un po’ di numeri. Nella recente relazione presentata da Bankitalia sull’operato dell’Arbitro bancario finanziario emerge che nel suo primo biennio di attività sono stati presentati 6.987 ricorsi. E di questi ben 2.760 sono giunti a decisione lo scorso anno, con il 62% di esito favorevole per il cliente. In materia di mutui, le cui domande raggiungono quasi il 13% del totale, i casi più frequenti riguardano la rinegoziazione e la portabilità dei mutui a tasso variabile.
In proposito meglio ricordare che nel caso in cui la surroga non si perfezioni entro 10 giorni per colpa della banca, quest’ultima è tenuta a risarcire il mutuatario in misura all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
1 October 2012 di Patrizia De Rubertis
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