Imposta di registro agevolata per chi risiede all’estero
Una novità per le agevolazioni prima casa e le imposte scontate a esse collegate. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 103/23 che ha convertito il dl 69/23 (dl salva infrazioni), l’Italia ha modificato la legge sulle agevolazioni prima casa riconoscendo l’imposta di registro con aliquota scontata al 2% anche a chi, non necessariamente cittadino italiano, acquista la casa e si è trasferito per ragioni di lavoro all’estero ma abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.
La contestazione dell’Ue
La disposizione arriva dopo che l’Unione europea aveva avviato nei confronti dell’Italia quella che si chiama procedura di infrazione, cioè una contestazione di irregolarità perché, non prevedendo lo stesso trattamento a chi aveva acquistato casa per poi trasferirsi, creava delle diseguaglianze tra consumatori.
Quindi la disposizione modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata (2% al posto del 4%) per le compravendite immobiliari prima casa in cui l’acquirente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
La regola prima della modifica
La disposizione contestata dal legislatore Ue prevedeva che l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II- bis), comma 1, lettera a), l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l’acquisto della prima casa di residenza) se l’acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato).
La regola dopo la modifica
Con la nuova disposizione si elimina il riferimento all’individuazione soggettiva dell’agevolazione, essere cioè cittadino italiano, e si lega a un criterio oggettivo che non ha a che fare con la cittadinanza.
La nuova condizione è quella di poter ottenere l’aliquota agevolata del 2% dimostrando la residenza. In altre parole: con le nuove norme introdotte, l’aliquota agevolata si applica se l’acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. L’agevolazione, specifica infine la relazione illustrativa del provvedimento, non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.
Dunque ok all’imposta di registro a tutti i cittadini Ue che acquistano una prima casa in Italia avendovi la residenza o per nascita o per lavoro per almeno cinque anni.
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