Detrazioni mutui per i coniugi, una bussola per orientarsi
Dalla comunione dei beni al coniuge a carico
La detrazione del 19% sugli interessi passivi, pagati per il mutuo sulla prima casa, è uno sconto fiscale molto appetibile. Spesso il costo della rata è sostenuto da marito e moglie ma, ad esempio, l’immobile è intestato solo ad uno dei due. Cosa succede allo sconto? A chi spetta? In questo articolo si propongono una serie di casi; un aiuto, insomma, per cercare di non commettere errori.
Comunione dei beni. È uno dei due regimi patrimoniali della famiglia; se si sceglie, al momento del sì, marito e moglie sono comproprietari di tutti i beni acquistati dopo il matrimonio, per il 50%. Se dopo il matrimonio, con questo regime, si acquista una casa di proprietà e i coniugi hanno cointestato anche il mutuo, la detrazione del 19% spetta a ciascuno ma sulla rispettiva percentuale di detrazione e cioè il 50% dell’immobile, anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato attribuito nel rogito ad uno solo perché fa fede quello che stabilisce l’articolo 177 del Codice civile.
Casa acquistata prima del matrimonio, ma successivamente con regime di comunione. Se, al contrario, la casa è stata acquistata prima del matrimonio da uno solo dei due coniugi, lo sconto non è attribuibile all’altra parte anche se nei fatti partecipa alle spese e alla divisione del costo del mutuo. Il legislatore riconosce la detrazione a chi è intestatario dell’immobile e del contratto di mutuo, ma solo per la parte di interessi passivi versati; l’altra parte dunque perde la detrazione.
Casa cointestata, ma non il mutuo. Un caso davvero comune è quello della casa cointestata da entrambi, ma solo uno è l’intestatario del mutuo. Anche in questo caso prevale la condizione fissata dalla legge in cui deve esserci coincidenza dei due aspetti: titolarità dell’immobile e titolarità del mutuo. Dunque, si accederà allo sgravio del 19% solo per la quota di proprietà e quindi del 50%.
Coniuge a carico. Diverso esito la condizione in cui il coniuge è a carico dell’altro. In questo caso la legge riconosce per intero a chi sostiene la spesa del mutuo la detrazione anche nel caso di mutuo cointestato. L’Agenzia delle Entrate sottolinea, nella circolare n. 13/2019, con cui ha fornito tutte le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che: “La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione”. L’Agenzia, inoltre, fornisce un suggerimento operativo interessante: “È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari”.
Coniuge incapiente. Cattive notizie invece per il coniuge incapiente, cioè colui che non è a carico ma ha una dichiarazione dei redditi al di sotto della cosiddetta soglia di incapienza e cioè circa 8.000 euro annui. In questo caso se il mutuo è cointestato, il coniuge incapiente perde la detrazione perché non ha una dichiarazione per così dire d’appoggio ma non ne perde il diritto.
Separazione. E in caso di separazione con mutuo in essere? Anche qui soccorre l’Agenzia delle Entrate che riconosce la possibilità di detrarre gli interessi passivi sul mutuo, nel caso di comproprietà dell’immobile, al coniuge che, a seguito di separazione legale, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo. Nel caso affrontato non deve essere intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continuerà a essere cointestato a entrambi i coniugi. Devono essere rispettate alcune condizioni: l’accollo deve risultare formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.
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Commenti
Buongiorno, riguardo alla detrazione degli interessi passivi, posso far detrarre il 100% a mia moglie, essendo io in regime forfettario e quindi non posso detrarre il mio 50%? Grazie.
RispondiNo Giovanni, perché non è soggetto fiscalmente a carico. Il regime forfettario ha oneri e onori. A fronte di una tassazione fortemente agevolata ci sono i vincoli di non poter “scaricare” diversi oneri.
RispondiBuongiorno, ho acquistato casa con il sottoscritto come intestatario mutuo e mia moglie come intestatario casa, la quale risulta a mio carico. Volevo chiederle se posso detrarre gli interessi del mutuo anche se non sono intestatario della casa. Inoltre, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva per mutuo, risulta del 2% o dello 0,25%? La casa risulta prima casa per mia moglie ed io avrò residenza nella stessa casa. Grazie.
RispondiCaro Matteo, per detrarre gli interessi passivi sui mutui bisogna avere la doppia qualifica di proprietario e di intestatario del contratto di mutuo. Per quanto riguarda l’imposta, segue le agevolazioni prima casa di cui usufruite per l’acquisto dell’immobile e quindi sarà fissata nello 0,25%.
RispondiBuonasera ho un quesito: due coniugi in regime di separazione legale dei beni; il coniuge A possiede una casa dove, con la consorte B, hanno entrambi residenza e domicilio. Il coniuge B impossidente, intende acquistare una sua prima casa da adibire a propria residenza e domicilio; gli interessi sul mutuo ipotecario a suo nome sono detraibili per lui? Grazie.
RispondiCaro Gabriele, non può. Sebbene abbiano scelto come regime la separazione legale dei beni con il matrimonio, si intende prima casa il luogo dove i due coniugi risiedono assieme e hanno la stessa dimora. La nozione fiscale di “abitazione principale” è quella del luogo nel quale i coniugi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Se i coniugi hanno due residenze nello stesso comune, verrà considerata abitazione principale uno dei due immobili, mentre sull'altro andranno pagate regolarmente Imu e Tasi. Se si volesse tentare la strada della diversa residenza nello stesso comune si rischia l’accertamento fiscale e il diniego dei benefici da parte del fisco, per non parlare anche di un rischio penale se si danno dichiarazioni false attestando la residenza in luogo diverso da quello che si ha.
RispondiCara Marina, bisogna capire quale legge si applica: se quella bulgara o no dovrebbe consultare un professionista esperto in diritto bulgaro, se invece si applica la legge italiana mi pare di capire che la casa è stata acquistata prima del matrimonio e quindi non si ha alcun diritto salvo che non vi siano accordi di separazione o divorzio in tal senso.
RispondiMio figlio è in comunione dei beni con intestazione casa e mutuo per ristrutturazione. Il pagamento del mutuo lo effettua la moglie, che però non ha reddito proprio ma è a carico del marito; gli interessi passivi li può detrarre mio figlio? Grazie.
RispondiCara Vincenza, sua nuora li può detrarre solo se risulta anche proprietaria insieme al marito della casa; altrimenti no.
RispondiBuongiorno, ho una domanda: sono sposato in separazione dei beni, mia moglie ha acquistato una casa e paga il mutuo a lei intestato, del quale risulto garante. Dato che lei è a mio carico, ho la possibilità di scaricare gli interessi del suo mutuo? Grazie.
RispondiCaro Paolo, no perché per il fisco, sebbene fiscalmente a carico, la condizione di proprietario e di intestatario del contratto del mutuo deve essere mantenuta in quota anche dall’altro coniuge e quindi solo in quel caso sarebbe possibile la detrazione per il coniuge a carico.
RispondiBuongiorno, io e mio marito siamo in separazione dei beni, abbiamo un mutuo cointestato per l'acquisto della prima casa e la casa è intestata ad entrambi. La rata del mutuo è pagata dal c/c intestato solo a lui. Gli interessi sono scaricabili al 50% per entrambi? Grazie mille.
RispondiCara Valentina, sì gli interessi possono essere scaricati da entrambi perché le condizioni da rispettare sono essere comproprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo; non è rilevante quale sia la fonte da cui attingere liquidità per il pagamento delle rate.
RispondiBuongiorno, io e mia moglie abbiamo acquistato la casa che è intestata a tutte e due, mentre il mutuo è intestato a me e mia moglie è garante. Gli interessi sono scaricabili al 50% per entrambi? Grazie.
RispondiCaro Claudio, la condizione richiesta per la detrazione sugli interessi passivi è che si deve essere proprietari dell’immobile (anche in quota del 50%) e che ci sia coincidenza con l’intestazione del mutuo.
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