Detrazioni mutui per i coniugi, una bussola per orientarsi

Dalla comunione dei beni al coniuge a carico

La detrazione del 19% sugli interessi passivi, pagati per il mutuo sulla prima casa, è uno sconto fiscale molto appetibile. Spesso il costo della rata è sostenuto da marito e moglie ma, ad esempio, l’immobile è intestato solo ad uno dei due. Cosa succede allo sconto? A chi spetta? In questo articolo si propongono una serie di casi; un aiuto, insomma, per cercare di non commettere errori.

Comunione dei beni. È uno dei due regimi patrimoniali della famiglia; se si sceglie, al momento del sì, marito e moglie sono comproprietari di tutti i beni acquistati dopo il matrimonio, per il 50%. Se dopo il matrimonio, con questo regime, si acquista una casa di proprietà e i coniugi hanno cointestato anche il mutuo, la detrazione del 19% spetta a ciascuno ma sulla rispettiva percentuale di detrazione e cioè il 50% dell’immobile, anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato attribuito nel rogito ad uno solo perché fa fede quello che stabilisce l’articolo 177 del Codice civile.

Casa acquistata prima del matrimonio, ma successivamente con regime di comunione. Se, al contrario, la casa è stata acquistata prima del matrimonio da uno solo dei due coniugi, lo sconto non è attribuibile all’altra parte anche se nei fatti partecipa alle spese e alla divisione del costo del mutuo. Il legislatore riconosce la detrazione a chi è intestatario dell’immobile e del contratto di mutuo, ma solo per la parte di interessi passivi versati; l’altra parte dunque perde la detrazione.

Casa cointestata, ma non il mutuo. Un caso davvero comune è quello della casa cointestata da entrambi, ma solo uno è l’intestatario del mutuo. Anche in questo caso prevale la condizione fissata dalla legge in cui deve esserci coincidenza dei due aspetti: titolarità dell’immobile e titolarità del mutuo. Dunque, si accederà allo sgravio del 19% solo per la quota di proprietà e quindi del 50%.

Coniuge a carico. Diverso esito la condizione in cui il coniuge è a carico dell’altro. In questo caso la legge riconosce per intero a chi sostiene la spesa del mutuo la detrazione anche nel caso di mutuo cointestato. L’Agenzia delle Entrate sottolinea, nella circolare n. 13/2019, con cui ha fornito tutte le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che: “La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione”. L’Agenzia, inoltre, fornisce un suggerimento operativo interessante: “È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari”.

Coniuge incapiente. Cattive notizie invece per il coniuge incapiente, cioè colui che non è a carico ma ha una dichiarazione dei redditi al di sotto della cosiddetta soglia di incapienza e cioè circa 8.000 euro annui. In questo caso se il mutuo è cointestato, il coniuge incapiente perde la detrazione perché non ha una dichiarazione per così dire d’appoggio ma non ne perde il diritto.

Separazione. E in caso di separazione con mutuo in essere? Anche qui soccorre l’Agenzia delle Entrate che riconosce la possibilità di detrarre gli interessi passivi sul mutuo, nel caso di comproprietà dell’immobile, al coniuge che, a seguito di separazione legale, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo. Nel caso affrontato non deve essere intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continuerà a essere cointestato a entrambi i coniugi. Devono essere rispettate alcune condizioni: l’accollo deve risultare formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.

4 February 2020 di

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Commenti

  • G Giovanni Bianco2020-06-09 16:50:45

    Buongiorno, riguardo alla detrazione degli interessi passivi, posso far detrarre il 100% a mia moglie, essendo io in regime forfettario e quindi non posso detrarre il mio 50%? Grazie.

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  • C Cristina Bartelli2020-06-17 09:52:21

    No Giovanni, perché non è soggetto fiscalmente a carico. Il regime forfettario ha oneri e onori. A fronte di una tassazione fortemente agevolata ci sono i vincoli di non poter “scaricare” diversi oneri.

    Rispondi
  • M MATTEO2020-09-21 17:23:35

    Buongiorno, ho acquistato casa con il sottoscritto come intestatario mutuo e mia moglie come intestatario casa, la quale risulta a mio carico. Volevo chiederle se posso detrarre gli interessi del mutuo anche se non sono intestatario della casa. Inoltre, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva per mutuo, risulta del 2% o dello 0,25%? La casa risulta prima casa per mia moglie ed io avrò residenza nella stessa casa. Grazie.

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  • C Cristina Bartelli2020-10-02 09:18:23

    Caro Matteo, per detrarre gli interessi passivi sui mutui bisogna avere la doppia qualifica di proprietario e di intestatario del contratto di mutuo. Per quanto riguarda l’imposta, segue le agevolazioni prima casa di cui usufruite per l’acquisto dell’immobile e quindi sarà fissata nello 0,25%.

    Rispondi
  • G Gabriele2021-01-26 20:29:44

    Buonasera ho un quesito: due coniugi in regime di separazione legale dei beni; il coniuge A possiede una casa dove, con la consorte B, hanno entrambi residenza e domicilio. Il coniuge B impossidente, intende acquistare una sua prima casa da adibire a propria residenza e domicilio; gli interessi sul mutuo ipotecario a suo nome sono detraibili per lui? Grazie.

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  • C Cristina Bartelli2021-02-09 16:15:42

    Caro Gabriele, non può. Sebbene abbiano scelto come regime la separazione legale dei beni con il matrimonio, si intende prima casa il luogo dove i due coniugi risiedono assieme e hanno la stessa dimora. La nozione fiscale di “abitazione principale” è quella del luogo nel quale i coniugi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Se i coniugi hanno due residenze nello stesso comune, verrà considerata abitazione principale uno dei due immobili, mentre sull'altro andranno pagate regolarmente Imu e Tasi. Se si volesse tentare la strada della diversa residenza nello stesso comune si rischia l’accertamento fiscale e il diniego dei benefici da parte del fisco, per non parlare anche di un rischio penale se si danno dichiarazioni false attestando la residenza in luogo diverso da quello che si ha.

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  • C Cristina Bartelli2021-10-18 12:37:33

    Cara Marina, bisogna capire quale legge si applica: se quella bulgara o no dovrebbe consultare un professionista esperto in diritto bulgaro, se invece si applica la legge italiana mi pare di capire che la casa è stata acquistata prima del matrimonio e quindi non si ha alcun diritto salvo che non vi siano accordi di separazione o divorzio in tal senso.

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  • V Vincenza esposito2022-01-02 07:35:10

    Mio figlio è in comunione dei beni con intestazione casa e mutuo per ristrutturazione. Il pagamento del mutuo lo effettua la moglie, che però non ha reddito proprio ma è a carico del marito; gli interessi passivi li può detrarre mio figlio? Grazie.

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  • C Cristina Bartelli2022-01-14 14:44:41

    Cara Vincenza, sua nuora li può detrarre solo se risulta anche proprietaria insieme al marito della casa; altrimenti no.

    Rispondi
  • P Paolo2022-06-18 11:20:50

    Buongiorno, ho una domanda: sono sposato in separazione dei beni, mia moglie ha acquistato una casa e paga il mutuo a lei intestato, del quale risulto garante. Dato che lei è a mio carico, ho la possibilità di scaricare gli interessi del suo mutuo? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2022-07-05 09:16:13

    Caro Paolo, no perché per il fisco, sebbene fiscalmente a carico, la condizione di proprietario e di intestatario del contratto del mutuo deve essere mantenuta in quota anche dall’altro coniuge e quindi solo in quel caso sarebbe possibile la detrazione per il coniuge a carico.

    Rispondi
  • V Valentina2022-07-12 18:43:13

    Buongiorno, io e mio marito siamo in separazione dei beni, abbiamo un mutuo cointestato per l'acquisto della prima casa e la casa è intestata ad entrambi. La rata del mutuo è pagata dal c/c intestato solo a lui. Gli interessi sono scaricabili al 50% per entrambi? Grazie mille.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2022-07-25 14:57:25

    Cara Valentina, sì gli interessi possono essere scaricati da entrambi perché le condizioni da rispettare sono essere comproprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo; non è rilevante quale sia la fonte da cui attingere liquidità per il pagamento delle rate.

    Rispondi
  • C Claudio bertin 2023-05-15 15:25:18

    Buongiorno, io e mia moglie abbiamo acquistato la casa che è intestata a tutte e due, mentre il mutuo è intestato a me e mia moglie è garante. Gli interessi sono scaricabili al 50% per entrambi? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2023-05-23 18:22:41

    Caro Claudio, la condizione richiesta per la detrazione sugli interessi passivi è che si deve essere proprietari dell’immobile (anche in quota del 50%) e che ci sia coincidenza con l’intestazione del mutuo.

    Rispondi
  • S SIMONE2023-06-26 16:24:52

    Salve, sono intestatario del mutuo al 100% mentre mia moglie dell'immobile al 100%; lei è fiscalmente a mio carico. Posso detrarre gli interessi passivi del mutuo? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2023-07-11 17:47:10

    Caro Simone, no. Per detrarre gli interessi passivi del coniuge fiscalmente a carico è necessario che i coniugi siano entrambi proprietari e cointestatari del mutuo. Nel caso esposto le condizioni non sono rispettate e dunque non si può dare seguito alla detrazione in capo al coniuge capiente.

    Rispondi
  • R Roberto2023-07-13 23:05:42

    Salve, io e la mia compagna abbiamo contratto un primo mutuo cointestato nel 2016 (casa cointestata). Per lei prima casa tanto che ci ha portato la residenza subito dopo e per me no. Ovviamente lei ha avuto il recupero degli interessi ed io no. Io ho portato la residenza (e quindi siamo conviventi) nel 2019. Nel 2020 abbiamo fatto la surroga quindi a tutti gli effetti un altro atto che abbiamo sottoscritto quando l'immobile era per entrambi prima casa. Da quel momento non spetta anche a me la detrazione? E se oggi decidessimo di sposarci, nel nostro caso in separazione dei beni (ma la casa è, come detto, di entrambi) cambierebbe qualcosa per il recupero degli interessi del mutuo? Grazie.

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  • C Cristina Bartelli2023-07-18 15:15:48

    Caro Roberto, per la detrazione degli interessi del mutuo il termine per adibire la casa acquistata ad abitazione principali è di 12 mesi. Peraltro la detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel quale è variata la dimora abituale. Quindi coi tempi da lei esposti non credo si rientri nel recupero di detrazione. La surroga è il trasferimento dello stesso mutuo e quindi non modifica sull’eventuale spettanza della detrazione. Diverso sarebbe il caso se facesse sostituzione (cioè chiusura vecchio e accensione di uno ex novo per importo residuo), ma non mi pare il caso segnalato.

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