Comunione dei beni, via stretta per l’agevolazione prima casa

Con interpello n. 400/22, l’agenzia delle entrate delimita il perimetro di applicazione del bonus prima casa, nel caso in cui i coniugi acquistino, in comunione dei beni, una proprietà immobiliare. L’aver usufruito, da parte di uno dei due, dell’agevolazione, si estende anche all’altro, sebbene applichi il bonus prima casa al proprio 50%. Quindi niente riduzione delle imposte di registro, catastale e ipocatastale. 

Il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle entrate, formulando un quesito con la procedura di interpello. Il parere, che in questo caso ha dato l’Agenzia, vincola il comportamento fiscale del contribuente e rappresenta uno strumento di prassi da considerare per gli altri contribuenti in situazioni analoghe.  

Il caso affrontato riguarda un contribuente che sta per stipulare un atto di permuta immobiliare. Si tratta di cedere la proprietà di un immobile conseguito con il bonus prima casa, comprato prima del matrimonio e di proprietà esclusiva per procedere all’acquisto di una nuova proprietà immobiliare che si trova nello stesso comune di residenza e che rientrerà come bene personale. 

Contemporaneamente ha acquistato con la moglie in comunione di beni un’altra abitazione a cui la moglie ha applicato solo per il suo 50% l’agevolazione prima casa che in buona sostanza è l’applicazione in misura ridotta, dal 9% al 2% dell’imposta di registro.

L’Agenzia non è d’accordo con la soluzione che prospetta il contribuente e spegne le speranze, dettando una linea interpretativa molto rigorosa in materia. 

L’interpretazione dell’Agenzia

Per l’agenzia, ripercorrendo interpretazioni date in precedenza, nel momento in cui si compra la casa, l’acquirente deve dichiarare di non essere proprietario “neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevoalzioni”.

Per il fisco ha un peso e deve essere conteggiato l’acquisto come prima casa del 50% di altra abitazione, effettuato dall’altro coniuge. L’Agenzia delle entrate scrive a chiare lettere che: “l’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti”.

A maggior ragione continua l’Agenzia è esclusa “l’applicabilità dell’agevolazione prima casa anche in caso di titolarità in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile”. 
Dunque attenzione negli acquisti tra coniugi anche di quote di proprietà e dell’esistenza di immobili di proprietà . 
 

24 August 2022 di

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