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Causa di forza maggiore sulle detrazioni prima casa

27 ott 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

ragazza felice su sedia a dondolo

Ecco le spiegazioni dell'Agenzia delle Entrate

Sulle detrazioni per gli interessi passivi prima casa può essere invocata la causa di forza maggiore per l’epidemia di Covid-19. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, con la risposta 485/2020, maggior tempo al contribuente per l’accorpamento di due immobili come prima casa, in considerazione che i lavori bloccati a causa del lockdown non sarebbero terminati nei tempi. Per l’Agenzia, dunque, in queste circostanze il contribuente può a ben ragione invocare la causa di forza maggiore e non perdere il diritto alla detrazione per il mutuo.

Il caso sottoposto all’attenzione del fisco riguardava un contribuente che aveva acquistato un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale da accorpare a quest'ultima e che nello stesso giorno aveva stipulato un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell’immobile. Ma, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi tali da non poter rendere possibile, entro il tempo previsto, (un anno dall'acquisto dell'immobile) il completamento dei lavori con l’accorpamento all’abitazione principale.

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Il contribuente chiede all’Agenzia che nel suo caso si applichi il rinvio disposto dal decreto liquidità (dl 23/20, art. 24), con il quale si dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa. E dunque chiede se è corretto che non perda il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo destinato all'acquisto dell'unità immobiliare da accorpare all'abitazione principale posto che l'accorpamento sia ultimato entro il 31/12/2020.

L’Agenzia nella sua risposta condivide il ragionamento del contribuente per quanto riguarda l’impedimento e spiega cosa si debba intendere per causa di forza maggiore: “Nella fattispecie in esame, dunque, si configura una causa di forza maggiore rappresentata dall'emergenza epidemiologica che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione. Ricorre, infatti, continua l’Agenzia, “il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento”. In queste circostanze, per il Fisco, la causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione, se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile.

In conclusione: “Tenuto conto che la destinazione dell'immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l'espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) che per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si ritiene che l'istante possa fruire della detrazione in esame, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato”.

E l’Agenzia, dunque, fornisce anche un calcolo del periodo di forza maggiore: “In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale “. C’è però una precisazione che l’Agenzia offre, nei confronti del tema sollevato dal contribuente, in merito all’applicazione al suo caso della sospensione dei termini previsti dal decreto liquidità. Il caso non rientra nella sospensione del decreto liquidità che copre solo i termini per usufruire dell’imposta di registro in forma agevolata per la prima casa.

27 October 2020 di Cristina Bartelli

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