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Assicurazione scoppio e incendio, le cose da sapere

19 apr 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da

chiavi su tavolo in legno

L’assicurazione scoppio e incendio è la sola che occorra obbligatoriamente stipulare quando si firma un contratto di mutuo, pena il mancato finanziamento. Ma come funziona e, soprattutto, come avviene il risarcimento se un incidente dovesse verificarsi davvero a mutuo non estinto?

L’assicurazione scoppio e incendio copre i danni all’edificio e ai beni in esso contenuti legati a questo tipo di incidenti, purché – previa perizia – non sia accertato il dolo o la colpa. L’assicurazione prevede un premio che si può versare in un’unica soluzione oppure a rate (solitamente 30-60 euro mensili, in modo da non gravare eccessivamente sulla rata del mutuo).

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Per evitare di pagare un premio eccessivo, o peggio, per evitare che in caso di sinistro i soldi del risarcimento non bastino a coprire tutte le spese, occorre chiedere che l’ammontare assicurato coincida con il valore della ricostruzione a nuovo della casa. Se infatti si assicurasse solo la somma finanziata dal mutuo, sicuramente la banca verrebbe risarcita ma al mutuatario resterebbero in carico tutte le spese della ricostruzione (o dell’eventuale acquisto di una nuova casa). Se invece si assicurasse il valore commerciale, questo potrebbe anche essere superiore al valore di costruzione, costringendo il mutuatario a pagare più del necessario: dal momento che, al verificarsi dello scoppio o dell’incendio, l’assicuratore risarcirà comunque soltanto il valore della ricostruzione, o addirittura quello della franchigia, se esistente.

Per far sì, poi, che la banca venga risarcita immediatamente senza creare le condizioni di una segnalazione come cattivo pagatore, è meglio inserire in polizza un vincolo a favore della banca. In questo modo, al verificarsi dell’incidente, l’assicuratore provvederà subito a risarcire l’istituto di credito, il quale corrisponderà poi al mutuatario le eventuali somme che eccedono le rate residue del mutuo. Sì, perché il risarcimento assicurativo deve servire comunque ad estinguere il mutuo, prima che a fornire al mutuatario una base di liquidità per ricostruire la propria casa.

Il premio dell’assicurazione è calcolato in base al Taeg, e può essere versato in un’unica soluzione, oppure, come detto, insieme alle rate del mutuo. Questa seconda opzione è da preferire, dal momento che, se il mutuo per qualche ragione, venisse estinto in precedenza, l’assicurazione non verrebbe in effetti goduta per il periodo in cui il mutuo doveva in origine durare, ma per un periodo inferiore. In questo caso le rate pagate in eccesso dovrebbero essere restituite, per essere eventualmente reinvestite in caso di surroga o rinegoziazione del mutuo, con annessa nuova polizza. Se invece si versa il premio rata per rata, all’estinzione del mutuo il pagamento dell’assicurazione si sospende in automatico.

Infine, la polizza scoppio e incendio può essere stipulata o attraverso la compagnia assicurativa convenzionata dalla banca, o tramite un assicuratore scelto dal cliente. L’importante è, in questa scelta, farsi assistere da un professionista.

19 April 2018 di Floriana Liuni

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