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L’agevolazione prima casa non vale doppia

30 set 2025 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

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Si decade dall’agevolazione prima casa anche solo per essere proprietari di un immobile inidoneo all’abitabilità. La corte di cassazione con la sentenza 24478/2025 sposa una interpretazione restrittiva delle norme che regolano i benefici per la prima casa. Non si può richiedere il beneficio prima casa, anche se è un primo acquisto di abitazione, nel caso in cui si è proprietari di un altro immobile inadatto a essere abitazione. Per la cassazione la finalità della norma è di supportare all’acquisto di una casa dove abitare e non a sostenere speculazioni immobiliari. 

Si è avuto modo di ricordare più volte che la disposizione cardine per le agevolazioni prima casa si trova in un decreto, più precisamente è la Nota II bis all’articolo 1 sulla tariffa, parte I, del dpr 131/1986. La norma individua le condizioni di accesso al beneficio prima casa, tra cui l’aliquota agevolata al 2% sull’imposta di registro.

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Il caso

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto nel caso di immobile inagibile l’agevolazione prima casa se la casa nuova è stata comprata in un comune dove c’era già il precedente immobile inidoneo all’abitabilità per una serie di comprovate ragioni, acquistato sì ma senza usufruire dell’agevolazione prima casa. L’idea è che bisognava utilizzarla una volta sola. E infatti la linea più rigorista è stata applicata nel caso in cui c’è un primo immobile acquistato con il beneficio prima casa anche inidoneo; in questo caso nono si può duplicare il beneficio, operando una sorta di pianificazione agevolativa da parte del contribuente.

Il caso ha visto contrapposto un contribuente che si è visto notificare un avviso di accertamento con cui l’Agenzia ha revocato le agevolazioni ottenute per l’acquisto dell’abitazione. Il contribuente per il fisco era già titolare di una quota di altro immobile acquistato sempre con beneficio pima casa. Intrapresa la strada del contenzioso tributario il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo a suo favore che l’immobile in precedenza acquistato era, come da atti portati in giudizio, non idoneo all’abitabilità e che quindi poteva accedere a un nuovo acquisto prima casa in quanto nel primo caso non c’era stato un uso. I giudici di primo e secondo grado e poi anche la Cassazione hanno bocciato la tesi e dato ragione al Fisco stavolta. Il perno della decisione si trova in due specifiche della disposizione che regolamenta le agevolazioni prima casa, cioè se il primo acquisto sia avvenuto con o senza agevolazioni. Se avvenuto senza agevolazioni l’inidoneità fa salvo il mantenimento del secondo acquisto con regole prima casa. Nel caso in cui invece si è già usufruito dell’acquisto con prima casa non c’è abitabilità che tenga, la chance è stata già “bruciata” e non si può accedere nuovamente al beneficio fiscale.

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