Pegno e ipoteca: quali sono le differenze?
Quando si parla dei concetti come il pegno o l'ipoteca, nascono sempre così tanti dilemmi e confusioni da creare problemi legislativi e giuridici.
I termini vengono spesso confusi, anche perché di base rappresentano dei termini simili. Però, hanno anche delle notevoli differenze da prendere necessariamente in considerazione. Quindi sono due termini simili, ma non uguali.
Entrambi rappresentano una forma di garanzia reale per il creditore (banca o ente di finanziamento). Il creditore, nel caso del mancato pagamento della somma che gli spetta, può comunque rifarsi sui beni del debitore.
A stabilirlo è la Legge dello Stato Italiano, tanto che esiste persino un apposito istituto giuridico per verificare che non ci siano inadempienze finanziarie di alcun genere verso i creditori. Questi, volendo, possono quindi avvalersi del diritto alla base del pegno oppure dell'ipoteca, in modo da riottenere il loro denaro.
Quali sono le differenze più sostanziali tra il pegno e l'ipoteca?
Innanzitutto spicca il fine verso cui tali concetti sono rivolti. Il pegno, difatti, interessa principalmente i beni mobili, l'ipoteca quelli immobili.
Il pegno si può quindi applicare su tutti gli oggetti come auto, smartphone, televisioni e, in genere, tutto ciò che può essere spostato o mosso. Di contro, l'ipoteca riguarda gli edifici o i terreni, ma anche sorgenti o corsi d'acqua, alberi e così via.
A stabilire la natura dei beni mobili oppure immobili ci pensa l'articolo numero 182 del Codice Civile. Nella categoria dei beni immobili, rientrano tutti gli oggetti che sono uniti al suolo solo in maniera transitoria. In larga misura, nella definizione dei beni immobili rientra anche tutto ciò che artificialmente oppure naturalmente viene incorporato direttamente al suolo.
Tra gli oggetti su cui si può fare il pegno spiccano gli orologi, gioielli, collane, anelli. In genere si può dire che tutto ciò che non rientra nella denominazione di oggetti immobili, rientri in quella di mobili e si applichi, pertanto, il pegno invece dell'ipoteca.
Ipoteca: cos'è?
La definizione precisa del concetto d'ipoteca è data dall'articolo numero 2808 del Codice Civile. Proprio questo articolo offre la possibilità d'impiegare un bene immobile in qualità di garanzia per un creditore.
Lo stesso articolo stabilisce che nel caso d'inadempienza, il creditore possa espropriare il bene immobile. Si parla, quindi, d'ipoteca sulla casa o su un qualsiasi altro edificio di proprietà del debitore che può essere incluso nell'affare di compravendita o al momento del mutuo per la casa.
In molti si confondono anche su un altro aspetto importante dell'ipoteca: le modalità d'uso. Nonostante il bene immobile sia ipotecato, il proprietario dello stesso può continuare a usarlo senza alcun problema fino all'esproprio che avviene sempre tramite delle modalità ben precise.
L'ipoteca, difatti, è una garanzia preventiva, che non avviene subito, ma solo nel caso del mancato rimborso. Per far capire il concetto al meglio, considerate che se un debitore non rimborsa il credito alla banca, può continuare a vivere nel proprio appartamento finché non sarà espropriato. In alternativa, è possibile anche vendere il bene immobile in quanto il debitore gode di un diritto di prelazione su tali beni per ben 20 anni.
Ovviamente, il diritto in questione ha dei limiti. Principalmente, non tutte le tipologie d'immobili si possono ipotecare. Inoltre, per applicare l'ipoteca su un immobile occorre eseguire dei passaggi preliminari per creare questo tipo d'impegno sulla proprietà. Per esempio, il creditore deve preoccuparsi d'iscrivere l'immobile nei registri immobiliari pubblici prima ancora di applicare l'ipoteca.
Cosa succederebbe, qualora il creditore non iscrivesse l'immobile ipotecato nei registri pubblici? Non potrebbe avvalersi del diritto d'ipoteca e, quindi, non potrebbe usufruirne per ottenere il rimborso del suo debito.
Oltretutto, si possono ipotecare gli immobili in commercio, le pertinenze degli stessi, le rendite dello Stato, i vari diritti di superficie o dell'enfiteuta, i diritti sul fondo, ma anche l'usufrutto degli immobili.
Le tipologie d'ipoteca
Ci sono 3 principali tipologie d'ipoteca:
- L'ipoteca volontaria viene realizzata per mezzo di un contratto tra il creditore e il debitore. Va fatta in forma scritta ed è quella che, per esempio, riguarda l'erogazione di un mutuo.
- Quella giudiziale, invece, viene attuata per mezzo di una sentenza dal Tribunale. Si tratta di ciò che si può considerare come una condanna al pagamento di una certa somma di denaro.
- Infine spicca l'ipoteca legale, che va esercitata contro la volontà del debitore. Si può avvalerne l'individuo che ha venduto un immobile a una persona che in seguito non ha effettuato il pagamento. In alternativa, l'ipoteca legale viene svolta anche qualora un soggetto abbia commesso un reato e debba pagare una somma in qualità di risarcimento.
Pegno: cos'è?
La definizione del pegno viene data dall'articolo numero 2784 del Codice Civile ed è un'altra forma di garanzia reale a tutela del creditore, anche se il principio d'azione è diverso. Come già accennato, essa agisce solo sui beni mobili e rappresenta un contratto reale.
A differenza di quanto accade con l'ipoteca, l'oggetto messo in pegno diventa subito proprietà reale del creditore. Quest'ultimo può, quindi, usarlo come meglio crede. Tale diritto viene esercitato per vari motivi: il debitore non può danneggiare l'oggetto del pegno, non può darlo a terzi, non può venderlo.
Anche il creditore ha degli obblighi da rispettare, come la conservazione dell'oggetto fino al termine del pagamento. Nemmeno egli può danneggiarlo, in quanto nel caso in cui il rimborso avvenisse, dovrebbe restituire l'oggetto dato in pegno al debitore non danneggiato.
Quindi, se un orologio fosse dato in pegno, ma il rimborso avvenisse, il creditore sarebbe tenuto a restituire al debitore l'oggetto in questione completamente integro. Se questo fosse danneggiato, il debitore avrebbe il diritto a chiedere un risarcimento danni al creditore.
L'unica tipologia di pegno è quella volontaria. Essa si verifica tramite un accordo scritto tra il creditore e il debitore. Esso rappresenta anche il documento ufficiale da usare per le dispute di vario genere nell'aula del Tribunale. A occuparsi della valutazione dell'oggetto dato in pegno ci pensa una terza parte, che ne stabilisce il valore e ne descrive l'aspetto estetico.
Se alla fine del rimborso il creditore restituisse al debitore l'oggetto danneggiato, il debitore potrebbe contattare il perito che si è occupato della valutazione dell'oggetto al momento della stipula dell'accordo. Le sue dichiarazioni, quindi, possono essere valide ai fini di un giudizio legale e il successivo rimborso danni da parte del creditore.
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