Fideiussione

La fideussione, così come disciplinata dagli art. 1936-1957 del Codice Civile, è la garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui nei confronti del creditore: qualora il debitore non fosse in grado, ad esempio per motivi economici, di adempiere alle pattuizioni contrattuali che prevedono il pagamento di una somma di denaro, un soggetto terzo, chiamato fideiussore, si impegna ad erogare la stessa somma al posto del debitore, garantendo con il proprio patrimonio.

Trattandosi di una garanzia personale, il creditore può quindi rivalersi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore. Si tratta, inoltre, di una garanzia accessoria, che esiste solamente nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita ed è valida solo se è valida l'obbligazione principale.

La legge non impone alcun limite alla somma che può essere garantita, ma la banca o finanziaria effettuerà una serie di valutazioni per verificare l'affidabilità del cliente e per definire la cifra massima che si impegna a coprire. Al momento della richiesta di fideiussione bancaria, la banca eroga al richiedente un credito di firma e richiede il versamento di una commissione. In precedenza la banca potrebbe aver chiesto al cliente di effettuare un deposito cauzionale (in denaro contante o in titoli).

Nel caso di un mutuo, la fideiussione bancaria è una delle garanzie aggiuntive più richieste, in particolare quando l'importo erogato con il mutuo supera l'importo massimo che può essere richiesto - solitamente l'80% del valore dell'abitazione che si intende acquistare - e quando il mutuatario è titolare di un contratto di lavoro atipico.

30/01/2018

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