Il cliente batte la banca che ritarda la portabilità

Pubblicato il 20 June 2012

In tempi di magra come questi, con le banche a imporre il loro strapotere sui clienti, una vittoria a favore del consumatore è tutto grasso che cola. È successo a Trento dove, grazie all’intervento dell'Abf, l'Arbitro bancario e finanziario, il cliente di una banca è stato risarcito con 5.000 euro a causa di un ritardo subito dal cliente nella portabilità del mutuo. Tramite il provvedimento dell’Abf la banca è stata obbligata a rimborsare il 3% del capitale surrogato al cliente.

Secondo quanto previsto dalla legge, il cliente che richiede la surroga del mutuo deve ottenere risposta dalla banca entro il limite massimo di 30 giorni, ora ridotti a dieci dall’entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni. Poiché la banca non rispondeva al reclamo del cliente (che non otteneva alcuna indicazione circa la surroga richiesta), questi ha deciso di rivolgersi al Centro ricerca e tutela del consumatore di Trento che ha immediatamente inoltrato ricorso all’Abf. Sempre secondo il dettato legislativo, se la surrogazione non giunge a perfezionamento entro i dieci giorni “per cause che siano dovute al finanziatore originario”, cioè la banca, quest’ultima è tenuta comunque “a risarcire il cliente in una misura che sia pari all’1% del valore della cifra finanziata per ogni mese o per ogni frazione di mese di ritardo”. Secondo Carlo Biasior, direttore del Centro ricerca e tutela del consumatore e degli utenti di Trento, “indipendentemente dai profili d'imputabilità soggettiva di dolo o colpa”, la legge contempla “la responsabilità della banca solo per l’inutile decorso dei dieci giorni”. In sostanza, spiega Biasior, si tratta di responsabilità oggettiva imputabile in ogni modo  alla banca cedente”.

L'Abf aggiunge: ”il risarcimento del cliente viene stabilito in una misura forfettariamente predeterminata in relazione al valore del mutuo e a prescindere dal danno effettivo  sofferto dal cliente”. In questo senso, dice l'Abf, è stato introdotto nell'ordinamento, in pratica, un caso di danno putativo tipico del diritto anglosassone”. L’Abf può decidere su controversie riguardanti operazioni e servizi bancari o finanziari e di pagamento. Le pronunce dell'Abf sono di accertamento e condanna (non sono quindi pronunce costitutive, cioè per esempio, non possono annullare un contratto): l'Abf, in sostanza, opera come un organismo di secondo grado che interviene a seguito di un reclamo che costituisce la condizione di procedibilità. Per adire l'Arbitro non è necessaria l’assistenza di alcun legale e costa poco, 20 euro che vanno a coprire i costi di segreteria.

di Franco Canevesio

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Il profilo dell'autore

Franco Canevesio Franco Canevesio, genovese, è giornalista professionista specializzato in economia e Borsa.

All'inizio negli anni '90 si è occupato di cronaca su La Repubblica lavorando al contempo come giornalista in alcune televisioni libere liguri. A Milano è stato redattore capo di Italia-iNvest.com, primo sito italiano specializzato in economia. Ha lavorato al sito “Lettera finanziaria” di Giuseppe Turani. Sulla carta stampata ha lavorato con Affari & Finanza ed è stato caporedattore di Finanza e Mercati. Attualmente lavora a MF-Milano Finanza.

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