Polizze abbinate ai mutui. Cosa sono e quanto costano?
Quali sono le polizze abbinate ai mutui, quando sono obbligatorie e quanto costano? Queste domande assumono particolare importanza per tutte quelle persone che, al momento di sottoscrivere un mutuo per l’acquisto o ristrutturazione di un immobile, si sentono richiedere dalla banca la stipula di una copertura assicurativa collegata.
Le polizze cosiddette PPI (Payment protection insurance) o CPI (Credit protection insurance) hanno una finalità piuttosto evidente, tipica di ogni contratto di assicurazione: proteggere il mutuatario dal rischio che il verificarsi di uno o più eventi avversi mettano a repentaglio la sua capacità di rimborsare il prestito. Messa in questi termini, pertanto, la copertura sembra una soluzione “win win”.
Affinché la scelta sia davvero vantaggiosa per entrambe le parti, però, è necessario prestare la dovuta attenzione. Sul mercato i prodotti disponibili sono molti e presentano caratteristiche che possono variare anche sensibilmente tra loro. Inoltre gli intermediari possono talvolta operare in situazioni di conflitti di interesse ed essere spinti a “orientare” in qualche modo la scelta del cliente verso prodotti non adeguati alle sue necessità e/o particolarmente costosi.
Per sgombrare il campo da equivoci, è bene fare subito una distinzione. Quando si compra casa l’unica polizza obbligatoria sul mutuo è soltanto quella contro incendio e scoppio. Al verificarsi di tali eventi, che evidentemente riducono il valore dell’immobile danneggiato, la compagnia tiene indenne l’assicurato dai costi per il ripristino del bene (o comunque risarcendo il suo valore se questo non può tornare abitabile). Il costo di queste polizze per un appartamento “medio” può variare dai 60 ai 100 euro annui. Si tratta di una voce che, proprio in quanto obbligatoria, deve essere ricompresa tra gli oneri accessori del mutuo, rientrando nell’indicatore sintetico di costo.
Esiste poi tutta una serie di polizze che, pur essendo facoltative ai sensi della legge, possono comunque essere richieste dalle banche a maggiore tutela del finanziamento. Il cliente non è obbligato ad acquistare la copertura proposta dall’istituto di credito. Se già in possesso di un’assicurazione analoga, i clienti possono esibire alla banca la propria polizza, che può essere rifiutata solo con parere motivato.
Le polizze vita coprono in primo luogo il rischio di morte o invalidità permanente del mutuatario. Al verificarsi di tali eventi, perciò, l’assicurazione provvede a liquidare agli eredi l’indennizzo secondo le condizioni stabilite nel contratto, consentendo ai superstiti di far fronte al rimborso del mutuo lasciato dal de cuius. In alcuni casi è anche possibile inserire direttamente la banca finanziatrice come beneficiaria dell’assicurazione (clausola di vincolo).
Allo stesso modo è possibile mettersi al riparo da malattia grave, perdita di impiego (per i dipendenti) o inabilità totale temporanea al lavoro (per gli autonomi). Anche in questo caso lo scopo delle CPI è quello di indennizzare il mutuatario, che per vari ragioni non può più produrre i redditi sufficienti al rimborso del finanziamento, per garantire il rispetto del piano di ammortamento in attesa che l’assicurato possa trovare una nuova occupazione o riprendere a lavorare. Esistono infine polizze multirischio che incorporano al proprio interno diverse protezioni.
I costi di queste polizze possono variare in maniera considerevole, in funzione delle coperture offerte, delle limitazioni e dei massimali. In via generale si può andare dal 2-3% dell’importo del mutuo fino a un massimo a due cifre (10%-12%). Il premio può essere pagato anticipatamente per tutta la durata della copertura oppure essere addebitato a rate, anche se in quest’ultimo caso il costo finale è di regola più elevato.
Di sicuro l’importo del premio non è l’unico aspetto che i mutuatari devono considerare per operare la scelta giusta. Come in qualsiasi contratto assicurativo, è fondamentale studiare attentamente le condizioni di esclusione, eventuali rivalse, franchigie e massimali.
Per evitare comportamenti poco trasparenti e tutelare la libertà di scelta del cliente, dal 2012 le banche sono obbligate a proporre al cliente almeno due preventivi di compagnie terze, oltre alla soluzione offerta dal proprio gruppo. Le autorità di vigilanza dei settori bancari e assicurativi monitorano molto da vicino il tema. Con una nota congiunta del 2015 Banca d’Italia e Ivass hanno fornito un vero e proprio vademecum contro le pratiche commerciali scorrette e contenente le misure per la tutela dei clienti.
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