Muto per la prima casa all’estero: niente sconto fiscale
21 gen 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

L'immobile deve per forza essere situato in Italia
L’immobile fuori dai confini nazionali non può godere delle agevolazioni fiscali consentite per l’acquisto della prima casa anche se in un paese, come la Slovenia, che adotta con l’Italia lo scambio di informazioni fiscali. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con una risposta a un interpello (524/19) di un contribuente.
Il contribuente chiedeva chiarimenti in merito alla sua situazione: residente in Slovenia ed iscritto all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) dal 13 dicembre 2016. Nel 2015 acquista in Slovenia, in comproprietà con il coniuge, un'immobile che è stato adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia entro un anno dall'acquisto. Per l'acquisto dell'immobile ha stipulato in data 4 giugno 2015 come unico intestatario un contratto di mutuo ipotecario. Il suo unico reddito deriva da un rapporto di lavoro dipendente con sostituto d’imposta italiano.
Il contribuente ritiene di essere in diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali italiane per aver soddisfatto i requisiti della legge richiesti sul punto: l'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia (AIRE), domicilio e dimora abituale in Italia per meno di metà dell'anno e, in particolare, "non residente Schumacker”.
Cosa vuol dire l’ultimo punto? Per il fisco italiano si tratta di soggetti fiscalmente residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che hanno prodotto nel territorio dello Stato italiano un reddito pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nei confronti di tali soggetti è stabilito che l'imposta dovuta in Italia è determinata sulla base delle disposizioni italiane, dunque, con le stesse regole e alle medesime condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia. In buona sostanza sia con il pagamento dell’imposta sia usufruendo degli sconti fiscali ad essa legati.
E su questo fa leva il contribuente nella richiesta di agevolazione all’Agenzia delle Entrate. Ma quest’ultima frena gli entusiasmi del contribuente e specifica che se è vero che ci sono tutti questi requisiti è anche vero che nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi è stabilito che le agevolazioni si applicano su immobili situati in Italia e non su immobili situati all’estero. Dunque, sebbene come contribuente abbia le carte in regole pur vivendo all’estero, per usufruire delle detrazioni fiscali in Italia per la prima casa nel caso concreto non può per il fatto che l’immobile è fuori dai confini nazionali e quindi la detrazione sul mutuo viene meno.
21 January 2020 di Cristina Bartelli
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