Arriva la moratoria per i mutui prima casa

Ampliati i requisiti per poter accedere al fondo Gasparrini

L’importante novità è contenuta nel decreto legge approvato lunedì dal consiglio dei ministri che contiene 25 miliardi di interventi per tutelare lavoro, famiglie e imprese alle prese con l’emergenza dell’epidemia da Covid-19. Ora il provvedimento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura non è una novità nel panorama dei mutui. Si sfrutta l’esistente fondo Gasparrini a cui possono accedere le famiglie in difficoltà con le rate del mutuo in particolari condizioni. L’elemento nuovo è che si potenzia questo fondo e si ampliano i requisiti per poter chiedere l’intervento. In particolare, per un periodo di nove mesi, l’ammissione ai benefici del fondo è esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che con una autocertificazione presentino alla banca un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità. L’evento deve essere avvenuto nel trimestre successivo al 21 febbraio, o anche in un minor lasso di tempo.

L’altra condizione agevolativa è che per accedere al fondo è stata eliminata la necessità di presentare la dichiarazione dell’Isee. Dunque, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Per queste esigenze è riconosciuto al Fondo una dotazione extra di 400 mln.

Come detto in precedenza, lo strumento della sospensione delle rate di mutui in condizioni di difficoltà non è una novità. Il fondo Gasparrini esiste e opera dal 2008; esso consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi. Prima delle novità di questo decreto, erano 4 le condizioni che dovevano verificarsi per accedere allo strumento: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. Secondo le regole in vigore può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Con un primo intervento sempre nell’ambito dell’emergenza Coronavirus si era data una prima risposta allargando i casi di sospensione anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

C’è poi una interessante previsione su quali elementi della rata del mutuo il fondo intervenga: “La previsione originaria”, si legge nel documento di accompagnamento al decreto, “rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma “al netto della componente di spread” fissata da ciascuna banca. Nel periodo più recente Euribor e IRS sono in territorio negativo; ne risulta una equivocità/inutilità della previsione. In questo senso la norma chiarisce che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi”.

17 March 2020 di

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