Agevolazioni prima casa, credito di imposta a scelta multipla

Come può essere utilizzato il residuo credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello 223/20 , ha riconosciuto la possibilità, al contribuente, di poter utilizzare un credito di imposta residuo, maturato in ambito di acquisto prima casa, in abbattimento di imposta di registro e catastale per la casa vacanze.

Più nel dettaglio, il contribuente ha spiegato all’Agenzia delle Entrate di aver maturato un credito di imposta, per l’acquisto della prima casa, senza averne potuto usufruire in quanto soggetto ad aliquota Iva. Da lì la scelta, contemplata dalla normativa, di utilizzare il credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.

Succede però che il contribuente non è riuscito ad azzerare il suo bonus fiscale perché risultato incapiente in dichiarazione dei redditi. Da lì la richiesta al Fisco, in vista dell’acquisto di una casa per le vacanze: il residuo credito di imposta può essere utilizzato per abbattere gli importi legati a imposta di registro e catastali? Per l’Agenzia delle Entrate è possibile, in quanto la sola cosa impossibile è il rimborso cash del credito maturato.

Per chi, entro l’anno dall’acquisto, aliena e ricompra una abitazione non di lusso con i requisiti prima casa è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Questo quanto stabilisce la legge sul punto (l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). La disposizione offre, poi, una serie di opzione per l’utilizzo:

  • in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione.

I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante anche quando si tratta di usarlo per un nuovo acquisto immobiliare. Dunque, per l’Agenzia la richiesta presentata dal contribuente è legittima. Nella risposta di prassi fornita si sottolinea che: “con riferimento alla fattispecie, in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto del 13 dicembre 2018, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef, si ritiene che l'istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita”, quello nel caso di una casa vacanze.

1 September 2020 di

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