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Agevolazione per l’acquisto di casa per gli under 36, il perimetro è ampio

3 dic 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

foto mutui cristina 10 dic

La sottoscrizione del preliminare di vendita della casa, ai fini della super agevolazione under 36, è valida anche se effettuate prima dell’entrata in vigore della disposizione (25 maggio 2021) che riconosce i benefici. La condizione è che il termine ultimo per la sottoscrizione del preliminare è entro il 31 dicembre 2023 a cui deve seguire la definizione della compravendita entro il 31 dicembre 2024.

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L’agevolazione prima casa under 36 ha consentito di stipulare gli atti di acquisto per la prima abitazione con un regime fiscale particolarmente di favore al ricorrere di determinati requisiti.

I requisiti erano avere età anagrafica under 36 e un Isee di 40 mila euro. In questo caso non si pagavano imposte di registro e ipocatastali. Più precisamente l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

Usiamo il passato perché, con la legge di bilancio 2024, si è prorogato solo la possibilità del mutuo sostenuto da garanzia Consap mentre i benefici fiscali si sono considerati conclusi con l’eccezione per atti preliminari di vendita chiusi al 31 dicembre 2023 che dovranno essere completati, entro il 31 dicembre 2024. Ultimi giorni dunque per perfezionare gli acquisti immobiliari che ancora ricadono sotto questo particolare regime fiscale di vantaggio, e l’Agenzia delle entrate, con un principio di diritto 5/2024, precisa meglio il range temporale di applicazione dell’agevolazione con riferimento agli atti preliminari di acquisto.

L’agevolazione “prima casa under 36”, il cui perimetro temporale è stato ampliato, spiega FiscoOggi, dal decreto Milleproroghe 2023 (articolo 3, comma 12-terdecies, del Dl n. 215/2023), si applica, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della disposizione introduttiva dei benefici (articolo 64, comma 6, Dl n. 73, il Sostegni-bis).

La disposizione richiamata è quella che prevedeva le agevolazioni ricordate in precedenza.

Tali agevolazioni, che all’origine potevano applicarsi agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, sono state prima prorogate di sei mesi dal Bilancio 2022 e, poi di un altro anno, dalla legge di bilancio 2023.

Successivamente, il Milleproroghe di quell’anno, ricorda FiscoOggi, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione, stabilendo che “le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.

In sostanza, osserva l’Agenzia, la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il 31 dicembre 2023.

Ciò vuol dire, a parere dell’Amministrazione, che l’agevolazione in argomento si può applicare anche se il contratto preliminare d’acquisto sia stato sottoscritto e registrato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del Sostegni-bis.

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