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L'annullabilità è il criterio riferibile ai contratti viziati da errori, incapacità dei soggetti contraenti, violenza nella sottoscrizione del contratto, vizi di volontà che ne inficiano la validità. Un contratto viziato nella forma o sostanza da uno dei casi sopracitati causa una lesione dell'interesse. La tutela del contraente è abbastanza elevata visto che l'annullabilità si prescrive dopo 5 anni dalla presentazione della domanda di annullamento contrattuale al giudice.