Prima casa, regole severe sull’agevolazione per i coniugi
23 set 2025 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Revocata l’agevolazione prima casa al coniuge che ha solo una quota di immobile con l’altro coniuge anche se in separazione dei beni. Con la sentenza numero 2447/25 la corte di cassazione applica in maniera rigida le disposizioni legate al mantenimento delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa.
Il fatto
Il caso ha riguardato una contribuente che aveva acquistato un immobile con le agevolazioni, pur essendo già titolare, in comunione ordinaria con il coniuge e in regime di separazione dei beni, di un altro immobile nello stesso Comune.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente il beneficio, ritenendo che la titolarità di una quota di altro immobile in comunione con il coniuge fosse ostativa all'accesso alle agevolazioni prima casa. La contribuente ha, di conseguenza, impugnato gli avvisi sostenendo il proprio punto di vista interpretativo che solo la comunione legale, non quella ordinaria, impedisce il beneficio. Le Commissioni Tributarie hanno respinto questa ricostruzione, riconoscendo le ragioni dell’Agenzia e la vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Il principio
E anche la cassazione non ha fatto sconti, la proprietà, anche di una sola quota di un’altra abitazione, nello stesso comune, insieme al coniuge, fa decadere dalla possibilità di avere un beneficio fiscale, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto.
Di più, per la suprema corte il regime patrimoniale scelto dai coniugi al momento del matrimonio, che sia separazione o comunione dei beni, non influenza sui requisiti di accesso all’agevolazione prima casa, se esiste già una comproprietà su un altro immobile idoneo nello stesso Comune.
Nel testo unico sull’imposta di registro (dpr 131/1986) è utilizzato il concetto di comunione nel delimitare chi può accedere o meno. Sul significato da attribuirsi interviene la corte specificando che comprende sia la comunione legale sia quella ordinaria dentro cui far rientrare anche la proprietà di una quota. Questo perché le norme tributarie che introducono agevolazioni o esenzione sono da interpretarsi in maniera restrittiva, senza interpretazioni estensive o con il ricorso all’analogia.
Le conseguenze
La decisione della corte ha comportato quindi la revoca dell’agevolazione prima casa per il coniuge con l’obbligo di versare oltre le sanzioni e gli interessi l’imposta ordinaria di registro, l’Iva ordinaria e imposta sostitutiva sul mutuo tutte calcolate con aliquota ordinaria e non agevolata. Si ricorda che il beneficio della prima casa risiede proprio nella concessione di una tassazione agevolata al momento dell’atto di compravendita, di aliquote più basse per il calcolo dell’imposta di registro e Iva oltre alla possibilità di scaricare gli interessi passivi sul mutuo e una altra serie di voci nella dichiarazione dei redditi, oltre il non pagamento dell’Imu sull’abitazione che si individua come prima casa.
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