Prima casa e trasferimento residenza: stop fino al 31 ottobre
Con la circolare 15/23 l’Agenzia delle Entrate fa alcuni chiarimenti in merito a tutta una serie di questioni fiscali, tra cui quelle attinenti alla prima casa.
Per il credito di imposta prima casa, l’Agenzia ricorda che questa forma di agevolazione spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
Può, dunque, beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista, anche a titolo gratuito, un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione. In questo caso matura un credito di imposta e l’Agenzia spiega anche le modalità su come usufruirne.
Ma come si calcola il tempo del trasferimento di residenza?
La domanda non è casuale considerato che nel mezzo della pandemia la decorrenza del tempo fiscale è stata soggetta a proroghe e a sospensioni, tuttora in vigore.
Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, il legislatore ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I termini, però, sono stati ulteriormente sospesi - dal 1° aprile 2022 e fino al 30 ottobre 2023 - dunque ancora vige la sospensione.
Effetti della sospensione
In particolare, per il periodo fino al 30 ottobre, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa” stabilito per il riacquisto di un'altra abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Il termine dunque si deve calcolare a partire dal 31 ottobre e dunque si ha maggior tempo per perfezionare il trasferimento di residenza.
Come si utilizza il credito di imposta
La circolare spiega anche come il contribuente può utilizzare il credito di imposta andando a far diminuire l’importo dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina oppure nei seguenti modi:
- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute, utilizzando il modello F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Attenzione come l’Agenzia scrive espressamente: “In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa”. È bene infine ricordare che se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà̀ in atto. In tal caso, l’atto d’acquisto dell’immobile.
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