Prima casa: agevolazione in salvo anche con la separazione
L’Agenzia delle Entrate mette in ordine, in merito ai rapporti di separazione, le agevolazioni prima casa rispondendo al quesito di un contribuente. Il principio sottolineato dal Fisco è che è valido il credito d’imposta maturato con l’acquisto agevolato di un secondo immobile, per il contribuente che in esecuzione degli accordi di separazione aveva acquistato la quota del 50% della casa coniugale. Tale acquisizione, spiega FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, non configura come l'acquisto di un nuovo immobile.
Il caso
L’ex marito spiega di aver usufruito dei benefici prima casa per l’immobile acquistato con la moglie, dopo la separazione. Rispettando le clausole pattuite in sede di separazione procede all’acquisto del 50% della quota del coniuge non versando l’imposta di registro, trattandosi di un atto relativo allo scioglimento del matrimonio. Successivamente, nel 2022 firma l'accettazione di una proposta di vendita dell'ex casa coniugale e, acquista un'altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni "prima casa", senza, però, utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448/1998 in detrazione dall'imposta dovuta per tale atto.
Per tale ultimo atto di acquisto, precisa FiscoOggi, il notaio non ha portato in detrazione alcun credito d’imposta “prima casa”, tenuto conto che per l'ultimo contratto di acquisto della quota del coniuge del 50% non venne pagata alcuna imposta di registro.
Che fare
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito, ricorda che in base alla normativa e alla prassi sull’agevolazione “prima casa”, al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile usufruendo della misura di favore, spetta il credito d'imposta sia se al momento dell'acquisto abbia alienato la casa acquistata con i benefici, da non oltre un anno, sia se la venda entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
L’Agenzia, in conclusione, ritiene che il contribuente con l’acquisto agevolato del secondo immobile maturi il diritto al credito d'imposta. In particolare, l'atto con cui ha acquisito il 50% dell’immobile a seguito della separazione, non configura come l'acquisto di un nuovo immobile.
La condizione da rispettare
Il contribuente deve rispettare una condizione: vendere l’ex casa coniugale entro un anno dall’acquisto del secondo immobile, se non vuole decadere dall'agevolazione fruita per tale acquisto con il conseguente recupero del credito d’imposta eventualmente fruito.
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