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La detrazione per le ristrutturazioni edilizie

30 giu 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

coppia di ragazzi felici ricevono chiavi di casa

L'Agenzia delle Entrate fa le sue specifiche in un interpello

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie si trasferisce solo con i pagamenti effettuati. A questa conclusione giunge l’Agenzia delle Entrate che, in una risposta a un interpello, ha fornito i chiarimenti sui passi da seguire da chi acquista un’immobile per poter usufruire (e non perdere) delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni avviate dall’acquirente.

Se, dunque la spesa (sia essa per il recupero del patrimonio edilizio sia essa per la riqualificazione energetica) è stata sostenuta dopo la firma del rogito davanti al notaio, chi vende non potrà avvalersi dello sconto fiscale perché si trova nella posizione di non essere più proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione né tantomeno può trasferirla a chi acquista casa.

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Il caso è stato sottoposto al Fisco da un contribuente che ha acquistato una casa in cui, il precedente proprietario ha effettuato una ristrutturazione straordinaria. Solo successivamente alla firma del rogito, il venditore ha provveduto a saldare i lavori attraverso il bonifico; nell’atto di compravendita, riporta l’Agenzia nell’interpello, è stato indicato che: “Ai sensi delle vigenti norme di legge, le parti convengono che le detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e/o di riqualificazione energetica e/o di altra natura - relativamente alle unità immobiliari oggetto della vendita in primo luogo - a tutt'oggi maturate in capo alla Parte Venditrice e dalla medesima non utilizzate, in tutto o in parte, verranno trasferite per i rimanenti periodi di imposta a favore della medesima Parte Acquirente nella misura di euro...".

Per il contribuente la detrazione non utilizzata e maturata in capo a chi ha pagato la ristrutturazione si trasferirebbe a chi ha comprato la casa, diventandone il nuovo proprietario. A sostegno della propria tesi il contribuente evidenzia che: “il trasferimento della detrazione in capo allo stesso (in qualità di acquirente dell'immobile), previsto dal comma 8 del citato articolo 16- bis (Tuir), non può essere precluso né dalla data della fattura, emessa nei termini previsti ancorché successivamente alla data del rogito, né dalla data di pagamento della stessa da parte del venditore, anch'essa successiva”. Quindi che il trasferimento può avvenire senza dipendere da termini di pagamento e di rogito

Non è dello stesso avviso l’Agenzia delle Entrate. Per l’amministrazione bisogna intendersi sul concetto di spesa sostenuta riportata dall’articolo del Testo unico delle imposte sui redditi, da cui dipende la possibilità del trasferimento all’atto della vendita anche della detrazione fiscale per gli anni non ancora fruiti.

“L'espressione spese sostenute” scrive l’Agenzia delle Entrate, “contenuta nel sopra riportato articolo 16-bis, deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, nel senso che la detrazione si applica alle spese effettivamente "pagate" dal contribuente e rimaste a suo carico”.

Per l’Agenzia, quindi, chi ha venduto, avendo pagato i lavori di ristrutturazione, successivamente al rogito, non aveva diritto a maturare la detrazione non essendo più proprietario dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione. Ma anche l’acquirente ha visto sfumare la possibilità di vedersi trasferito il risparmio fiscale perché, ricorda sempre l’Agenzia delle Entrate, “è possibile trasferire la detrazione in parola solo a condizione che il relativo diritto sia sorto e che tale ultima circostanza non sussiste nel caso di specie, con riferimento alle spese sostenute “.

30 June 2020 di Cristina Bartelli

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