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Con l’accollo detrazione del mutuo al 100%

14 set 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

coppia con scatoloni trasloco che sorride nella casa nuova

Ecco cosa succede al mutuo e agli interessi passivi in caso di separazione

Quando succede che un matrimonio giunge alla conclusione è necessario rivedere tutti gli aspetti, oltre che affettivi, soprattutto patrimoniali della vita di coppia.

In particolare capita davvero di frequente che ci si trova a dividere e modificare il mutuo per l’acquisto della prima casa. Una delle formule più usate per suddividere gli oneri in capo al contratto di mutuo e gli onori per la permanenza e per la proprietà dell’immobile è quello dell’accollo del mutuo da parte di uno dei due coniugi.

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Accollo cos’è? L’accollo è un contratto con il quale, si torna davanti al notaio, e si dichiara che uno dei due cointestatari del contratto di mutuo subentra, si accolla il resto delle rate da pagare al posto dell’altro.

L’accollante (questo il termine giuridico di colui che si fa carico del pagamento delle rate che restano da pagare) può essere anche un estraneo. Accollandosi le rate, diventa anche proprietario dell’immobile, quello che non si modifica è il contratto di mutuo e le relative condizioni.

Accollo e separazione

La formula dell’accollo, dunque, è spesso utilizzata nei casi di separazione, per regolare il trasferimento del mutuo della casa familiare; legato al mutuo dal punto di vista fiscale, però, ci sono anche gli aspetti legati alle detrazioni sugli interessi passivi.

Ad esempio nel caso affrontato da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, si fornisce un chiarimento sulla gestione dell’accollo e della detrazione per gli interessi passivi del mutuo prima casa.

Il caso affrontato

In una separazione consensuale in definizione, per l’abitazione principale dei coniugi è stato raggiunto un accordo per cui il trasferimento della quota di proprietà del marito 50% è riconosciuto alla moglie, che è già proprietaria del 50%.

La moglie diventa accollante del mutuo che era stato stipulato da entrambi quando erano comproprietari dell’immobile. La questione nasce in capo alla titolarità della detrazione per interessi passivi perché sebbene vi sia stato l’accollo della parte finanziaria il mutuo è rimasto cointestato.

La risposta dell’Agenzia

In caso di separazione legale gli interessi passivi del mutuo per l’abitazione principale, stipulato in origine da entrambi i coniugi, comproprietari dell’immobile, possono essere detratti per l’intero dal coniuge che post separazione diventa titolare esclusivo della proprietà dell’immobile e che si è accollato le residue rate del mutuo.

La condizione per il fisco è rispettata anche se non è stato modificato il contratto di mutuo che resta cointestato.

La prova dell’accollo

Per mantenere queste condizioni il fisco però richiede che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico, per esempio nell’atto di trasferimento dell’immobile o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi portino l’indicazione che l’intero onere è sostenuto dal coniuge proprietario anche per la parte riferita all’ex coniuge.

Per riferimenti di prassi fiscale si consiglia di consultare la circolare 20 del 2011.

14 September 2021 di Cristina Bartelli

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Commenti
C

Cristina Bartelli

24/09/2025, 09:22:39

Cara Giovanna, spero che questo chiarimento dell’Agenzia delle entrate per il caso di compilazione della dichiarazione di successione in caso di presenza di mutuo possa essere di aiuto per il caso esposto da cui si evincerebbe che lei potrebbe essere titolata a portare in detrazione tutti gli interessi passivi ma che debba essere presentata una dichiarazione da parte degli altri eredi. Con riferimento alla fattispecie di successione degli eredi in un contratto di mutuo per acquisto dell’abitazione principale la circolare n. 7/E del 2018 chiarisce che, in linea generale, in caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli altri requisiti. In assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi; tuttavia, nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli eredi e la banca, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo. Ciò premesso si ritiene che la banca debba attivarsi per acquisire l’informazione relativa al possesso dei requisiti da parte dell’erede. Tenendo conto che il campo deve essere compilato in base alle informazioni in possesso della banca al 31 dicembre dell’anno di riferimento, qualora la banca non sia riuscita ad appurare se l'immobile sia abitazione principale per l’erede cointestatario, il campo 22 del tracciato dovrà essere impostato con il valore “0”.
G

Giovanna

12/09/2025, 15:43:07

Buongiorno, mio marito è deceduto e la banca ha fatto l'accollo sulla base della successione, intestando quindi sia la casa che il mutuo a me e ai miei 3 figli (uno minorenne). Se sono io a pagare tutte le rate del mutuo attraverso il c/c intestato solo a me, posso portare in detrazione l'importo di tutti gli interessi passivi? E se sì, cosa è necessario fornire all'Agenzia delle Entrate? Grazie.
C

Cristina Bartelli

05/05/2025, 10:50:45

Cara Sara, l’accollo non è un nuovo mutuo d’acquisto per intenderci. L’accollo è un subentro per una parte di mutuo già esistente dove uno, detta proprio in maniera semplice, sostituisce l’altro debitore; l’impianto e le condizioni del mutuo restano identiche. Dunque ragionando i cinque anni decorreranno dall’acquisto originario e non dal momento, successivo, in cui si è scelto di procedere all’accollo. Inoltre, per non perdere le agevolazioni prima casa, se si vende la casa prima dei cinque anni e se ne acquista una nuova entro l’anno il regime di vantaggio fiscale resta intatto.
S

Sara

14/04/2025, 12:39:41

Buongiorno , vorrei chiederle un'informazione. Ho acquistato un appartamento in comproprietà al 50% con le agevolazioni prima casa nel febbraio del 2021. Prima della scadenza dei 5 anni sono costretta a farmi carico del mutuo con l'accollo liberatorio (la banca non ha trovato difficoltà ad accordarmelo). Siccome il futuro è sempre incerto come le condizioni lavorative, le vorrei chiedere dopo quanto tempo, ottenuto l'accollo con le stesse condizioni bancarie contrattuali originali ed essere diventata proprietaria del medesimo immobile al 100%, posso vendere lo stesso senza dover restituire le agevolazioni o pagare tasse e sanzioni (ossia senza far decadere le agevolazioni). Riassumendo: se il 01 febbraio 2021 ho acquistato in comproprietà al 50% e con agevolazioni la 1° casa e se il 01 Aprile 2025 ne divento proprietaria al 100% con un nuovo rogito ed accollo liberatorio, nel caso fossi costretta a vendere per non pagare niente in tasse more ecc. lo potrei vendere dalla data 02 Febbraio 2026 o dalla data 02 Aprile 2030? In altre parole, i 5 anni si computano dalla data del rogito di acquisto o dal rogito di accollo. Grazie.

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