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Casa all’ex coniuge, l’Imu va pagata se non si dimostra la residenza

25 feb 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

foto cristina 25febbr

L’Imu non si applica alla casa assegnataria a seguito di un provvedimento di separazione, a condizione che il coniuge assegnatario lì abbia la residenza, altrimenti scatta l’obbligo di pagamento. A questa conclusione è arrivata la corte di cassazione con sentenza n. 43303 del 19 febbraio 2025, ribaltando la decisione delle due commissioni tributarie e, di conseguenza, dando ragione al Fisco e torto alla moglie separata che non ha pagato l’Imu, sostenendo che non era lei a dover versare l’imposta ma l’ex marito, vediamo di cosa si tratta.

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Il caso

Un comune ligure contesta il mancato pagamento dell’Imu, da parte di una ex moglie, a cui è stata assegnata la casa coniugale, nella procedura di separazione. Quest’ultima presenta ricorso e, la corte di giustizia tributaria le dà ragione, verdetto ribaltato in Cassazione dove, al contrario, è accolta la tesi del comune che dimostra come la donna, sebbene avesse assegnata la casa, non vi avesse lì residenza e dimora abituali, condizioni per fruire dello sgravio di imposta. 

La decisione

Dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa dell’imposta, i giudici ricordano che il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore, con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile. In buona sostanza c’è un passaggio di titolarità di imposta.

Tali disposizioni hanno, dunque, individuato un nuovo soggetto passivo IMU, a seguito di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario dell'unità immobiliare e stabilito a favore di questi l'esenzione con riferimento alla casa coniugale assegnata.

Cosa bisogna rispettare per non versare l’Imu

Ma, ricordano i giudici, può esserci esenzione Imu prima casa al verificarsi di determinate condizioni: la contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'alloggio assegnato.

Inoltre, per il caso sottoposto all’esame, i giudici rilevano che nessun indice normativo depone nel senso dell'individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale, nozione questa che, in realtà, allude alla casa familiare, nel segno di una presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale.

Il punto di vista dell’ex moglie

La specialità della previsione dell'art. 1, legge n. 147/2013 - diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente secondo cui l'esenzione sarebbe legata al solo provvedimento di assegnazione della casa coniugale risiede, dunque, nella traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.

Per le esenzioni Imu valgono solo i casi previsti dalla legge

Le norme agevolative, ricorda la sentenza, sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive, le norme fiscali di agevolazione non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale. Nel momento in cui il legislatore ha voluto stabilire esenzioni svincolate dal concetto di residenza lo ha espressamente previsto (ad esempio le unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento), il che evidentemente significa che per le altre ipotesi riceve applicazione la disciplina ordinaria dell'esenzione.

Il principio da ricordare

L'esenzione dal pagamento dell'IMU (art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013) in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Dunque nulla da fare per la contribuente del caso che, nell’anno oggetto di imposta aveva la residenza anagrafica in unità immobiliare diversa da quella oggetto di assegnazione e per giunta situata in altro comune, l'IMU va pagata.

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Commenti
C

Cecilia Pierami

30/01/2026, 10:23:13

Cara Cinzia, ti confermo che in caso di assegnazione della casa coniugale, l’IMU è dovuta dall’assegnatario, ma non si paga se l’immobile è abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale), anche se di proprietà dell’ex coniuge. La mancata trascrizione non fa venir meno l’esenzione, ma può giustificare l’accertamento. Con autotutela e documentazione il Comune dovrebbe annullare la richiesta.
C

Cecilia Pierami

19/01/2026, 17:28:16

Buongiorno Paolo, le consiglierei di rispondere all’invito al contraddittorio allegando la sentenza/accordo di separazione o divorzio con assegnazione della casa e la certificazione di residenza della ex nell’immobile negli anni 2020-2022. Potrà quindi chiedere l’annullamento in autotutela se i requisiti erano presenti. Se il Comune confermerà l’accertamento, potrà invece valutare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni dall’atto definitivo), facendosi eventualmente assistere da un commercialista/tributarista.
C

CINZIA PELLEGRINI

16/01/2026, 14:57:37

Buonasera, nel 2007 mi sono separata dal mio ex coniuge e nel 2010 c'è stata la sentenza di divorzio nella quale il tribunale confermava quanto pattuito in sede di separazione, ovvero assegnazione a mio favore della casa coniugale di proprietà esclusiva dell'ex coniuge. Il figlio, all'epoca minore, ha sempre vissuto con me nella ex casa coniugale. Premesso che non è stata data mai pubblicità della sentenza nei pubblici registri, oggi il comune, tramite accertamento inviato al mio ex, chiede pagamento Imu anno 2020. Per legge so che sarei io, quale assegnatario, il soggetto obbligato ma avendo stabile resistenza nell'immobile dal 1997 ho sempre pensato che valesse il principio prima casa. La mancata comunicazione dell'assegnazione può essere per il comune un buon motivo per richiedere tale pagamento? Oltre all'autotutela che il mio ex farà, cosa mi devo aspettare? Grazie per l'eventuale risposta.
P

paolo paoli

12/01/2026, 17:41:51

Salve. Nel 2007 mi separo legalmente e la casa al 50% mia la lascio a disposizione della ex e della figlia. Quindi io sono esentato da pagare L'IMU. Seguirà poi il divorzio e finalmente nel 2025 la mia ex mi paga il mio 50% di casa. Nel 2026 la gradita sorpresa di ben 3 "INVITI AL CONTRADDITTORIO" per gli anni 2020, 2021 e 2022 con sanzioni capestro. Ora dico, ma possibile che non avendone usufruito materialmente, né economicamente io debba pagare L'IMU secondo loro perché la figlia è diventata maggiorenne? Io non intendo pagare perché la trovo una stortura assurda. Nel frattempo io ho comprato una mia casa dove vivo tutt'ora da 15 anni. Cosa posso fare? Grazie.
C

Cristina Bartelli

18/12/2025, 17:28:39

Caro Giorgio, se la situazione tra i due ex coniugi è definita e il coniuge assegnatario ha fatto richiesta di esenzione per l’Imu prima casa, la situazione dovrebbe essere che al coniuge non assegnatario è richiesto versamento dlel’Imu in quanto, non risiedendo più lì ma essendo comproprietario, si considera seconda casa. Se acquista una nuova casa e vi risiede può individuare questo nuovo immobile come prima casa e quindi non versare l’Imu.
G

giorgio

10/12/2025, 11:02:51

Buongiorno, assegnata prima casa ad ex coniuge da sentenza tribunale; ex coniuge ha residenza e vive con i figli,. L'ex marito se compra un nuovo appartamento deve pagare imu o considera prima casa? Grazie.
C

Cristina Bartelli

02/12/2025, 10:23:38

Buongiorno Pasquale, la questione legata alla corte costituzionale Imu deve essere raffrontata a delle precise condizioni. Facciamo un passo indietro con la sentenza del 2022: la corte costituzionale ha riconosciuto che è possibile per due coniugi fissare la residenza in due immobili e vedersi riconoscere l’esenzione Imu cioè non versare l’imposta in entrambe le situazioni. Questo può avvenire se i due immobili si trovano anche nello stesso comune e quando vi siano esigenze comprovate che portano i due a fissare la residenza oltre che la dimora abituale e che la casa sia di proprietà di uno dei due. In questo caso il comune chiede il pagamento dell’Imu sulla quota del 50% del marito perché il marito non paga l’Imu per una casa di sua proprietà al 100% e correttamente, a parere di chi scrive, ne riconosce al 50% l’esenzione sul secondo immobile per la quota parte della moglie. Ricapitolando: Immobile marito esente al 100% perché vi risiede e dimora abitualmente lui che ne è proprietario. Immobile 50% marito e 50% moglie: moglie risiede e dimora abitualmente il suo 50% è esente ma non lo è quello del marito che essendo proprietario di quella quota non vi risiede e non vi dimora.
P

PASQUALE

15/11/2025, 18:18:56

Buongiorno, sono in comunione dei beni con mia moglie e possediamo due case, una catastalmente intestata a me e l'altra cointestata al 50%. Per problemi personali abbiamo deciso di non convivere per cui lei ha trasferito la propria residenza e domicilio nella seconda casa volturando le utenze prima intestate a me. Ritenendo, ai sensi dell'ultima sentenza della corte costituzionale, della doppia esenzione IMU non ho effettuato alcun pagamento relativo all'annualità 2024. il Comune mi ha invitato a pagare L'IMU per una quota del 50% sulla seconda casa. Chiedo se questo sia regolare. Grazie.
C

Cristina Bartelli

02/09/2025, 10:15:50

Caro Luca, le regole sono complesse; in linea generale, ha confermato la cassazione, l’esenzione spetta solo se il coniuge assegnatario ha residenza e dimora abituale nella casa assegnata, altrimenti se non abitazione principale dovrà pagare l’Imu finché vi risiede. La legge di bilancio 2020 ha fissato la seguente regola per la casa considerata prima casa: il genitore a cui viene affidata la prole può godere dell’esenzione Imu per la casa in cui vive con i figli, a patto che questa sia l’abitazione principale. Per il coniuge non assegnatario ci aiuta la cassazione: il coniuge non assegnatario non è tenuto al pagamento dell’Imu sulla propria quota, dal momento che non dispone più dell’immobile e non può trarne utilità.
L

Luca perini

23/08/2025, 09:02:28

Buongiorno, io sono proprietario di una casa, assegnata da un giudice alla mia ex compagna e a mio figlio. Chi deve pagare l’Imu? Se io proprietario della casa sposto la residenza devo pagare l’Imu come seconda casa o la dovrà pagare lei se non ha lì la residenza? Grazie.

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