Tra cliente e banche c'è l'arbitro bancario
14 dic 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Franco C.

Le banche proseguono sulla loro strada della stretta creditizia: erogano mutui con sempre maggiore difficoltà nonostante la colata di liquidità che hanno ricevuto recentemente dalla Bce all'interesse (modestissimo) dell’1%. A questo punto, ai poveri clienti (cioè a noi normali cittadini) non resta che cercare opportune contromisure per contrastare questo strapotere. Una specie di aiuto arriva dal governo, ed è un aiuto inaspettato vista la composizione 'banchiera' dell'esecutivo. Fatto sta che nell'articolo 1 del decreto Liberalizzazioni varato dal governo Monti è inserita un'apertura a questa situazione di strapotere bancario.
Si tratta della parte relativa alle nuove modalità dell'alternative dispute resolution, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In essa Bankitalia stabilisce alcune regole per risolvere in maniera extragiudiziale le controversie in materia di finanziamenti e mutui che possono essere portate all'attenzione di un arbitro bancario. L'articolo lettera b) del decreto introduce il nuovo “Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela”. L'obiettivo è attivare degli interventi contro l'eventuale ingiustificata restrizione creditizia che vada a danno del sistema imprenditoriale, promuovendo l'accesso al credito. La figura dell'arbitro bancario era già presente nella normativa precedente ma è stata modificata nel decreto Liberalizzazioni.
La vecchia disciplina prevedeva il ricorso all'arbitro bancario se, dopo che è stato stipulato un mutuo e dovessero sorgere, nel corso della durata del contratto, dubbi o problemi circa l’applicazione del codice, il consumatore può rivolgersi a: istituto erogante, servizio assistenza o intermediario, per chiedere spiegazioni e chiarimenti. Se tutto questo non basta allora il cliente può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario presentando un ricorso. L'arbitro è organismo indipendente e imparziale, creato appositamente per risolvere le controversie che sorgono tra cliente e intermediario: si occupa di controversie relative a operazioni che abbiano un limite di 100.000 euro (se il cliente intenta la controversia relativamente a una somma di denaro) oppure senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per procedere col ricorso, secondo la vecchia normativa, basta compilare un modulo apposito reperibile sul sito di Banca d’Italia o presso gli intermediari finanziari. La spesa è minima: 20 euro che sarà restituito se il ricorso viene accolto. Con la nova regolamentazione è stata aggiunta la norma che prevede la possibilità di attivare, con una segnalazione apposita, il Prefetto che a sua volta può decidere di attivare l’arbitro bancario finanziario. La segnalazione può riguardare problematiche specifiche relative ad operazioni o a servizi bancari o finanziari o ancora su quanto eventualmente accaduto durante la contrattazione del mutuo. Il Prefetto, avvia un'informativa in merito all’istanza, poi successivamente invita la banca stessa a fornire risposte argomentate sulla meritevolezza del credito. Il Prefetto, in seguito, può anche effettuare la segnalazione all’arbitro bancario che, se attivato, si pronuncia entro trenta giorni dalla segnalazione.
Il nuovo regolamento attualmente in vigore si applica ai rapporti sorti tra banche e clientela in tutti quei casi in cui la contestazione dell'istituto bancario porti alla mancata erogazione del mutuo oppure al mancato incremento o ancora alla revoca di un determinato finanziamento o, infine, all’inasprimento delle condizioni applicate.
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