Mutui agrari: come funzionano?
Cosa deve fare chi intende richiedere un mutuo per acquistare un terreno agricolo? Il tema è tornato alla ribalta negli ultimi giorni a seguito dell’inserimento, da parte del Governo, di una norma nella bozza di manovra di bilancio 2019 che assegna gratuitamente terreni agricoli, con concessioni ultra-ventennali, alle coppie con terzo figlio nato tra il 2019 e il 2021.
In aggiunta a tale disposizione, viene prevista la concessione di un mutuo a tasso zero fino a 200 mila euro, di durata fino a 20 anni, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.
Anche chi non ha in programma un allargamento familiare, tuttavia, potrebbe legittimamente voler acquistare un terreno per avviare o sviluppare un’attività nel settore agricolo, dell’allevamento o del circuito agrituristico. Iniziativa che può ricomprendere anche l’acquisto di beni strumentali o il loro ammodernamento.
In questi casi la soluzione più utile alla causa può rivelarsi il mutuo agrario. Così come i mutui richiesti per l’acquisto di una casa, si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine erogato da una banca a favore di un mutuatario, con un tasso di interesse che può essere fisso, variabile o misto. La durata, al pari di quanto avviene in materia di immobili, può andare da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Va sottolineato però che alcuni istituti prevedono un orizzonte temporale inferiore (per esempio 20 anni) qualora il richiedente abbia un’età anagrafica superiore ai 40 anni.
A seconda degli importi richiesti (ma non solo), il mutuo agrario può essere chirografario o ipotecario. In quest’ultimo caso, la banca iscrive il diritto reale di garanzia sull’immobile che si va ad acquistare o ristrutturare, al fine di tutelarsi dall’eventuale mancato rimborso del prestito da parte del cliente.
Questa tipologia di finanziamenti può essere richiesta da imprenditori agricoli professionali (sia in forma singola che associata), come pure da consorzi agrari. È bene ricordare che, data la particolare finalità dell’operazione, il finanziamento è assistito dal privilegio legale agrario di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 385/1993 e può beneficiare anche della garanzia sussidiaria rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Si tratta di un’ulteriore forma di tutela che garantisce alla banca il rimborso delle somme laddove, in caso di insolvenza del debitore, l’escussione della garanzia primaria (cioè la vendita all’asta dell’immobile) non sia sufficiente a ripagare la perdita. Naturalmente tale garanzia prevede una commissione extra a carico del cliente.
Restano ferme tutte le regole ordinarie già applicabili per i mutui immobiliari per quanto riguarda oneri notarili, spese di istruttoria e perizia tecnica, assicurazione obbligatoria scoppio e incendio, estinzione anticipata e surroga.
Qualora l’agricoltore opti per il mutuo chirografario non sarà necessario concedere l’ipoteca, ma le garanzie richieste dalla banca potranno assumere la forma di una caparra in denaro, di una “prenotazione” degli utili futuri o del privilegio legale sui beni mobili dell’impresa (prodotti, bestiame, macchine, attrezzi acquistati con il finanziamento concesso, nonché crediti futuri derivanti dalla vendita di tali beni).
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