Benefici prima casa tutelati
Ecco cosa succede se si revoca per mutuo consenso la donazione
Non si perdono le agevolazioni prima casa se si revoca per mutuo consenso la donazione con cui si era ceduto l’immobile per acquistarne un secondo, usufruendo delle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a un quesito di un contribuente (risposta 104/21), fa chiarezza sulle decadenze o meno dando una buona notizia al proprietario dell’immobile.
Vediamo insieme di cosa si tratta.
Il caso
Un contribuente ha scritto all’Agenzia delle entrate per avere una conferma o meno sulla correttezza fiscale del proprio comportamento (è questo il senso delle risposte a interpello).
Nel 2014 acquista un'abitazione ottenendo le agevolazioni prima casa, nel 2017 acquista un secondo immobile e come prevede la normativa, si impegna ad alienare il primo immobile entro l’anno dall’atto di acquisto (così prevede la legge relativa alle imposte prima casa, comma 4 bis della Nota IIbis, articolo 1 tariffa, parte I allegata al dpr 131/86, Testo unico del registro, Tur).
L’alienazione del primo immobile avviene con atto di donazione al padre. Ora il contribuente vuole risolvere per mutuo consenso il contatto di donazione ritornando in questo modo proprietario dell’immobile. Per questa ragione il contribuente chiede al fisco se l’atto di risoluzione della donazione fa perdere le agevolazioni a suo tempo fruite prima casa.
Il punto del Fisco
L’agevolazione di cui si occupa l’Agenzia nella sua risposta è quella di una imposta di registro ad aliquota ridotta 2%: se si dovesse uscire dal perimetro prima casa l’Agenzia provvederebbe a un recupero di tassazione del dovuto con sanzioni e interessi.
La legge prevede che se si è già in possesso di un immobile prima casa e se ne voglia acquistare un altro è possibile non perdere le agevolazioni acquistando quello nuovo entro un anno dalla vendita del vecchio.
Per vendita, secondo l’Agenzia, si deve considerare anche l’alienazione con atto di donazione. E se questa donazione viene revocata, cioè per così dire cancellata con il consenso di entrambe le parti?
Al quesito l’Agenzia risponde così: “La citata disposizione può considerarsi rispettata nell'ipotesi (come quella in esame) in cui l'atto di donazione venga successivamente risolto per 'mutuo consenso' in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione. In tale fattispecie, si ritiene che il contribuente non decada dalle agevolazioni 'prima casa' fruite”.
Il Fisco, dunque, concorda con la linea interpretativa del contribuente, specificando che l’agevolazione prima casa fruita non puo’ essere toccata dall’ufficio perché l’alienazione è avvenuta nei tempi, entro l’anno, dalla data del secondo acquisto.
Allo stesso tempo la modalità di scioglimento per mutuo consenso dell’alienazione non rientra tra quelle situazioni che comportano la decadenza dell’agevolazione.
Le tasse da versare
Su questo punto nell’interpello l’Agenzia specifica che l'atto di risoluzione per 'mutuo consenso' su un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Inoltre non ci sono vincoli sull’eventuale rivendita dell’immobile sempre in ottica di agevolazioni prima casa.
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