Assicurazione casa non intestata al proprietario, detrazione ampia
2 set 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Il fisco riconosce lo sconto fiscale sulla assicurazione casa a chi è intestatario della polizza ma non proprietario. La linea soft dell’Agenzia delle Entrate è specificata in una risposta a una lettera inviata alla rubrica di FiscoOggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate.
Nel quesito il lettore pone la questione se spetti lo sconto sull’importo pari al 19% nel caso in cui la polizza assicurativa sull’abitazione sia intestata a persona diversa dal proprietario. In questo caso, chiede il lettore, la detrazione spetta comunque?
Detrazione del 19%
La risposta degli autori di Fiscooggi ripercorre la normativa fiscale ricordando che : “Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), del Tuir, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze”.
Quindi prima considerazione: sì alla detrazione se si stipula una polizza di assicurazione sulla casa. Poi il cuore del quesito ma se chi ha la polizza intestata non è il proprietario, la detrazione è riconosciuta allo stesso modo?
La risposta al quesito
“La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa”, specifica la risposta di FiscoOggi, “poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona”, questa l’importante precisazione; il legislatore insomma riconosce lo sgravio su una spesa che insiste sul bene e non lo lega alle condizioni che chi stipuli la polizza sia anche proprietario di quel bene. Di più, la detrazione è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Elettrodomestici
Sempre rispondendo ai quesiti pervenuti, la rubrica fa un ripasso dei requisiti e condizioni che spettano quando si compra un elettrodomestico ed è possibile portarne in detrazione una percentuale del costo.
In presenza delle condizioni previste dalla normativa in tema di bonus mobili e grandi elettrodomestici, cioè legati alla ristrutturazione edilizia dell’immobile, per fruire dell’agevolazione è necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (circolare n. 29/2013).
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
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