C’è più tempo per richiedere le agevolazioni sulla prima casa

A disposizione fino a 678 giorni
Pubblicato il 13 April 2021
C’è più tempo per richiedere le agevolazioni relative all’acquisto di un’abitazione con la riduzione delle aliquote fiscali (imposta di registro al 2% e Iva al 4%) e con la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo.
Lo dice la nuova normativa di emergenza anti-Covid: per applicare questi termini di vantaggio, adesso si hanno a disposizione fino a 678 giorni.
Le motivazioni
Il parlamento ha deciso di estendere i termini per una semplice ragione: l'acquisto di una casa e la presentazione delle richieste di agevolazione richiedono una serie di azioni, come trasferire la residenza o stipulare un contratto di acquisto o di vendita.
Azioni rese più complesse dalla pandemia, che condiziona il mercato immobiliare e dei mutui (per ridotta disponibilità economica, incertezze o timori di contagio) e limita gli spostamenti.
Cosa cambia per chi acquista
Già l’articolo 24 del Dl 23/2020 aveva esteso di 313 giorni la possibilità di presentare richiesta di agevolazioni. Con il decreto Milleproroghe, la scadenza è stata ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2021. Tempo prezioso a vantaggio del mercato immobiliare.
I termini per usufruire delle agevolazioni sono stati “sospesi” al 23 febbraio 2020 e riprenderanno a scorrere a partire dall’1 gennaio 2022. Nel caso di un'operazione chiusa prima della sospensione, quindi, il conteggio non partirà da zero ma dovrà sommare i giorni intercorsi tra la firma e il 23 febbraio.
Un esempio concreto: se si acquista la prima casa, il nuovo proprietario ha 678 giorni per trasferirvi la residenza e usufruire delle agevolazioni. Nel caso avesse firmato il rogito dopo il 23 febbraio 2020, il “conto alla rovescia” partirebbe dal primo gennaio 2022 (ha quindi 18 mesi di tempo, che scadrebbero nel giugno 2023). Nel caso avesse firmato il 3 febbraio, avrebbe invece invece 658 giorni (ai 18 mesi vanno sottratti i venti giorni giorni trascorsi tra la data del rogito e quella di sospensione)
Le altre agevolazioni
Chi vende la prima casa entro cinque anni dal rogito può mantenere le agevolazioni se entro un anno ne acquista un’altra come abitazione principale. Anche in questo caso, vale il nuovo calcolo del decorso.
Si allungano i tempi utili anche per detrarre gli interessi dei mutui. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la pandemia è ritenuta “causa di forza maggiore”.
Di conseguenza, il termine entro il quale la casa deve diventare residenza o domicilio (entro un anno dall'acquisto) deve essere prolungato di un numero di giorni pari alla durata del lockdown.
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Il profilo dell'autore

Paolo Fiore Giornalista professionista e leccese in trasferta: Bologna, Roma, New York, Milano. Dopo la Scuola di giornalismo Walter Tobagi, ha scritto per Affaritaliani, MF-Milano Finanza, l'Espresso, Startupitalia e Skytg24.it. Si occupa di economia e innovazione per Agi, FocuSicilia e collabora con il gruppo Rcs.
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Commenti
Buongiorno, non c'è nessuna proroga per la richiesta del mutuo prima casa post rogito dopo la scadenza dei 12 mesi? Grazie.
RispondiCara Barbara, la richiesta di sospensione delle rate del mutuo è riconosciuta per tutti i mutui stipulati e in essere; non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
RispondiBuongiorno, ho acquistato la prima casa il 16/07/2021 con stipula del mutuo nella stessa data e ora devo ristrutturarla; per usufruire della detrazione interessi passivi dopo quanti mesi devo trasferire la residenza? Grazie.
RispondiCara Luciana, per usufruire della detrazione è necessario trasferire la residenza entro 12 mesi dall’acquisto o 24 mesi in caso di ristrutturazione. C’è una posizione giurisprudenziale per cui il diritto alla detrazione non verrebbe meno qualora, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non fossero iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non fossero rispettati.
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