Prima casa: il fisco conferma le detrazioni per le spese di agenzia
19 ago 2021 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Bisogna, però, rispettare alcune condizioni
Con l’avvicinarsi dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi, aumentano i dubbi circa la possibilità di portare in detrazione alcune spese.
Molti contribuenti ad esempio non sanno che, fermo restando la consueta detraibilità degli interessi passivi relativi al mutuo prima casa e gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), è possibile inserire nelle detrazioni anche le spese di intermediazione immobiliare.
A chiarire questo punto è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate a seguito della domanda inviata da un contribuente alla posta di Fisco Oggi, una pubblicazione gestite direttamente dagli esperti dell’ente.
Il quesito inviato all’Agenzia delle Entrate
Un contribuente ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per l’intermediazione immobiliare.
Si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se è possibile portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non è ancora stato stipulato il contratto definitivo di compravendita e che cosa accadrebbe qualora la compravendita non dovesse più avvenire.
La risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono detraibili dall’Irpef in misura pari al 19% (per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità).
La spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato.
Dal momento che l’agevolazione è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita il contribuente dovrà restituire la detrazione usufruita.
Obbligo di tracciabilità del pagamento
L’Agenzia ha ricordato che dal 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.
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