Un'altra proroga per sospendere il mutuo
Pubblicato il 9 January 2018
In questi primi giorni del 2018 è arrivata una buona notizia per le famiglie in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo e dei prestiti: è stato prorogato fino al 31 luglio di quest’anno l’accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori sulla “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. Lo ha reso noto ufficialmente l’associazione che rappresenta le banche italiane che in questi anni, esattamente da marzo del 2015, da quando la misura è stata applicata, fa il punto sul ricorso a questo strumento di sostenibilità dei finanziamenti sul budget delle famiglie italiane.
Introdotta quasi ormai tre anni fa, la moratoria per 12 mesi sulla quota capitale del finanziamento, tra mutuo prima casa e credito al consumo, è stata richiesta fino ad ottobre 2017 da ben 16.642 famiglie che così hanno potuto sospendere i pagamenti per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro. Le domande per le operazioni di finanziamento al consumo provengono da tutta Italia, anche se in misura diversa: al Nord le domande sono state pari al 35,7%, al Centro al 23% contro il 41,3% del Sud e Isole. La distribuzione per le domande di sospensione delle rate dei mutui vede invece il Nord in testa con il 49,3%, seguito dal Centro con il 26,4% e dal Sud e Isole (24,3%).
La moratoria per mutui e finanziamenti riguarda, come per quelle precedenti, le seguenti tipologie di prestiti bancari: mutui garantiti da ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale e credito al consumo di durata superiore a 24 mesi con piano di ammortamento “alla francese”, erogati a persone fisiche.
Restano in pratica fuori dall’ambito di applicazione del provvedimento diversi tipi di credito: non è possibile chiedere la sospensione per i finanziamenti con ritardo superiore ai 90 giorni; i finanziamenti che hanno già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzia, contributi in conto capitale o in conto interessi, provvista agevolata); i finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio di insolvenza, purché l’assicurazione sia attiva nel periodo della sospensione; i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione; i finanziamenti strutturati con carta di credito revolving o come aperture di credito.
Non cambia nulla invece per quanto riguarda la durata massima della sospensione, pari a 12 mesi, e la possibilità di poterla richiedere solo una volta nell’arco di vita del finanziamento.
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Il profilo dell'autore
Rosaria Barrile Rosaria Barrile, giornalista professionista nata a Milano e laureata in Scienze Politiche, ha iniziato nel 2004 ad occuparsi di prodotti e servizi bancari e assicurativi per conto di un periodico specializzato e da allora non ha mai smesso.
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