Rischi e vantaggi dei mutui in valuta estera

Pubblicato il 3 October 2017

Le banche devono informare i consumatori in modo chiaro sui rischi di contrarre un mutuo in valuta estera: nel concreto, devono spiegare le conseguenze economiche dell’eventuale deprezzamento della valuta e il possibile impatto delle variazioni del tasso di cambio sulla rata da rimborsare. Ad affermarlo senza mezzi termini è il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, interpellata poche settimane fa in una causa che ha coinvolto una banca della Romania.

Nel 2007 e 2008 alcuni cittadini, che percepivano redditi in leu, la moneta ufficiale della Romania che adotterà l’euro solo nel 2019, hanno sottoscritto con una banca romena mutui in franchi svizzeri, sia mutui prima casa, sia mutui liquidità per rifinanziare altri crediti o ottenere risorse aggiuntive.

Il contratto siglato impegnava i mutuatari a rimborsare le rate mensili in franchi svizzeri. Successivamente però, il tasso di cambio è cambiato molto e i mutuatari, che hanno visto letteralmente lievitare la rata mensile del mutuo, si sono rivolti ai giudici romeni per far dichiarare la nullità della clausola che li obbligava a rimborsare in franchi svizzeri senza tener conto dell’eventuale perdita legata al rischio di tasso di cambio.  

I risparmiatori inoltre hanno affermato che al momento della sottoscrizione dei contratto, la banca avrebbe messo in rilievo solo i benefici del mutuo in valuta estera senza indicarne i potenziali rischi. La Corte Ue è stata dunque interpellata dal giudice rumeno, a cui i risparmiatori si erano rivolti.

La Corte, che ha rinviato al giudice nazionale il giudizio finale sul caso, ha precisato però che gli istituti bancari devono sempre informare in modo chiaro i clienti sul rischio legato alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. Ha ribadito inoltre che le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile: i contratti devono in pratica esporre in maniera trasparente il funzionamento del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione.  In sintesi, al giudice nazionale, e quindi alla giustizia ordinaria in tutti i Paesi della Ue, è affidato quindi il compito di verificare se il consumatore sia stato informato o meno “dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo”.

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Il profilo dell'autore

Rosaria Barrile Rosaria Barrile, giornalista professionista nata a Milano e laureata in Scienze Politiche, ha iniziato nel 2004 ad occuparsi di prodotti e servizi bancari e assicurativi per conto di un periodico specializzato e da allora non ha mai smesso.

In passato ha collaborato, tra gli altri, con il settimanale Soldi, la testata on line Etica News e il portale dedicato alle donne alfemminile.com. Ha condotto i servizi esterni della trasmissione Salvadenaro, programma di educazione finanziaria andato in onda sul canale 7Gold. Collabora attualmente con le testate on line Lamiafinanza.it, Lamiafinanza-green.it, Lamiaprevidenza.it, Banca e Mercati, e i mensili Largo Consumo e Bluerating.

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