Ristrutturazioni edilizie, tre strade per lo sconto fiscale
Ecco la guida dell'Agenzia delle Entrate
La novità degli interventi in favore dei lavori legati alla casa, oltre al maxi sconto del 110% su particolari tipologie di spese per efficientamento energetico, è legata anche alla modalità con cui questo sconto può essere utilizzato dal contribuente. O meglio alle modalità, perché il legislatore dà tre opzioni per l’utilizzo. Le regole sono illustrate nell’articolo 121 del decreto Rilancio (dl 34/20) e la triplice chance copre gli interventi che si affrontano negli anni 2020 e 2021.
La prima, è quella tradizionale dello sgravio che si porta in detrazione. Che si tratti del 110% o delle altre aliquote di sconto per gli interventi “tradizionali” della ristrutturazione edilizia, il contribuente potrà scegliere di vedersi rimborsato dal fisco ogni anno per 10 anni in dichiarazione dei redditi.
La seconda è quella di un contributo sotto forma di uno sconto sul prezzo della ditta; lo sconto può arrivare a coprire anche tutto il corrispettivo dovuto, l’Agenzia precisa che: lo sconto dovuto è “di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso”. L’importo è anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Ma che vantaggio ne avrebbe il fornitore per uno sconto “così generoso”? Il fornitore recupera questo contributo sotto forma di credito di imposta equivalente alla detrazione che spetta al contribuente. E non solo. Il fornitore può a sua volta decidere di cedere, senza limiti, questo credito ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari.
La terza è poi proprio la cessione del credito di imposta che il contribuente può, a sua volta, cedere ad altri soggetti che siano istituti di credito o intermediari finanziari.
Nella Guida dell’Agenzia è illustrato anche quando l’opzione può essere effettuata tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. Questi ultimi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo avanzamento si dovrà riferire ad almeno il 30 % e il secondo almeno al 60% dello stesso intervento. Il credito di imposta si utilizza con il modello F24. È bene ricordare che non solo il credito di imposta è suddiviso seguendo gli anni di restituzione della agevolazione, ma anche che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi. Esiste però una deroga alla disciplina generale e cioè che non si applica il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e con il tetto a 700 mila euro (per il solo 2020, il tetto è stato portato a un milione di euro), né la soglia di 250 mila euro applicabile ai crediti di imposta che vanno iscritti nel quadro RU di Unico.
Un’altra importante deroga al regime è fissata non applicando il divieto di compensazione quando si hanno debiti con l’erario e anche cartelle esattoriali per importi superiori a 1.500 euro. Le modalità per esercitare l’opzione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Infine è specificato che gli interventi, a cui si applicano le nuove modalità di gestione dello sconto fiscale, sono recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir, riqualificazione energetica nell’ecobonus, adozione di misure antisismiche, recupero delle facciate degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di ricarica colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
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