Prima casa, più tempo per il cambio
La proroga stavolta arriva fino al 31 dicembre 2021
Più tempo per le scadenze relative ai benefici prima casa. Un nuovo rinvio dei termini congela il calendario fiscale per effettuare i cambi e non perdere le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa. La proroga stavolta arriva fino al 31 dicembre 2021.
La precedente sospensione andava, invece, a coprire i termini tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. La prima sospensione era stata inserita nell’articolo 24 del decreto legge 23/20 (decreto liquidità).
A un anno di distanza restano le medesime considerazioni: “in un periodo di emergenza come quello attuale la sospensione della decorrenza di un termine per la decadenza di un beneficio rappresenta un intervento di assoluta civiltà, che si può assumere non determini variazioni rispetto a quanto si sarebbe verificato”.
Il legislatore fiscale, dunque, interviene sulla sospensione della disciplina delle imposte applicate alla prima casa (ad esempio l’applicazione di aliquota agevolata del 2% dell’imposta di registro), ma anche su altre scadenze; vediamo quali.
Trasferimento di residenza
Il contribuente che acquista casa individuandola come prima abitazione per ottenere i regimi di favore a essa collegata si impegna a trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione entro 18 mesi.
Il decorso del tempo è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
Vendita prima casa e riacquisto entro 5 anni dall’atto
È altresì congelato il decorso del tempo relativo al termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto.
Vendita entro l’anno
Ad usufruire della sospensione dei termini anche l’indicazione dell’anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
Credito di imposta
Infine è coperto dalla proroga anche il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
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