La sospensione mutui prima casa si amplia
29 giu 2021 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Ricomprese le categorie che erano state escluse a dicembre
Torna ad allargarsi il perimetro dei soggetti che possono richiedere la sospensione del mutuo prima casa. Vediamo le novità per le partite Iva.
La novità del decreto Sostegni 2
Con l’entrata in vigore del decreto legge Sostegni bis (dl 73/21) sono state di nuovo ricomprese categorie che a dicembre allo spirare dei termini erano state escluse dalla possibilità di chiedere lo stop del pagamento delle rate per difficoltà dovute dalla crisi della pandemia.
Si tratta, in particolare di autonomi e liberi professionisti e le cooperative edilizia a proprietà indivisa che dal 26 maggio potranno nuovamente accedere ai benefici del fondo. La possibilità resterà aperta fino al 31 dicembre 2021.
Le condizioni di accesso
Consap la società pubblica che gestisce il fondo ricorda inoltre che non sarà più obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE); saranno ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro); i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate; non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
I dati di giugno
Dal periodico monitoraggio preparato da Banca di Italia si evidenzia che sono attive moratorie a favore delle famigliea fronte di prestiti per 20 miliardi di euro, di cui 4 per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini).
Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie riguardano circa 2 miliardi di prestiti.
Ok a più richieste di sospensione
Nella sezione delle domande ricorrenti di Consap arriva un chiarimento sulla possibilità di richiedere più volte la sospensione.
Consap risponde affermativamente se il mutuo ha ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte.
È possibile poi richiedere un nuovo stop per il complemento a 18 mesi (esempio 12 mesi nel caso in cui si sia fruito di 6 mesi di sospensione) nel caso in cui il mutuo non abbia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
29 June 2021 di Cristina Bartelli
Cristina Bartelli
06/07/2021, 12:35:05
Anna Maria
01/07/2021, 17:27:12
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