Stretta sui requisiti del bonus prima casa
Solo motivi eccezionali consentono la deroga
I termini di legge per trasferire la residenza, nel comune dove si trova l’immobile, sono perentori, solo motivi eccezionali possono consentire di derogare i 18 mesi fissati dalla legge. È la corte di cassazione, con l’ordinanza del 5 giugno 2020 nl 10719 a ritornare sulla questione della forza maggiore e del bonus prima casa, confermando un orientamento rigoroso. Si perde il beneficio fiscale, insomma, anche se la “colpa” del mancato trasferimento nei 18 mesi è dovuto all’inquilino che non ha rilasciato l’abitazione nei termini pattuiti e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione.
Il contribuente aveva acquistato l’abitazione prima casa, su cui l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di registro agevolata, proprio perché prima casa. L’impegno era quello di trasferire la residenza entro 18 mesi dalla definizione dell’atto. Così non è stato e in sede di controllo l’ufficio ha irrogato le sanzioni annullando l’aliquota per l’imposta di registro agevolata.
I contribuenti hanno presentato ricorso in commissione tributaria provinciale motivando il mancato trasferimento con una serie di cause attribuibili, per loro, alla forza maggiore: l’inquilino non aveva rilasciato tempestivamente l’immobile, i lavori di ristrutturazione avevano avuto una durata maggiore del previsto, e come conseguenza non c’era il certificato di abitabilità che l’ente locale doveva rilasciare.
Si è arrivati, così, davanti la corte di Cassazione che, però, ha dato torto alle pretese del contribuente. Inizialmente i giudici si sono soffermati sul concetto di trasferimento della residenza che deve essere inteso come trasferimento nel comune dove è sito l’immobile e non necessariamente nell’immobile stesso.
Inoltre sono stati rigorosi nell’escludere che il mancato rilascio dell’immobile, da parte dell’inquilino sia un caso rientranti in quelli considerati di forza maggiore. Per i giudici, dunque, il contribuente avrebbe potuto trasferire la propria residenza nel comune ma in un appartamento diverso, in attesa che il proprio si liberasse. Stesso discorso per il mancato completamente nei termini dei lavori. Anche in questo caso non si può parlare di causa di forza maggiore. Per i giudici è da intendersi un evento non imputabile, imprevedibile e inevitabile. Anche una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 35 del 2002 si sofferma sulla definizione della causa di forza maggiore e la riconosce quando ricorre un ostacolo all’adempimento, tale che non era prevedibile e da non poter essere evitato, che non si può attribuire alla responsabilità della parte obbligata.
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