Sospensione rate mutuo, domande fino al 31 luglio
Il relativo ritorno alla fiducia nella ripresa dell’economia e dei consumi non ha cancellato gli effetti della recente crisi dai portafogli di molte persone, che si ritrovano ancora nella condizione di non poter più sostenere la rata del mutuo. Vale quindi la pena ricordare che esiste sempre la possibilità di sospendere il pagamento di tali rate, per un periodo di tempo lungo fino a 18 mesi, grazie ad una serie di misure statali. Ricapitoliamo in quali casi è possibile ricorrere a questa misura.
La misura che consente di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate del mutuo è il Fondo di solidarietà, che consente a chi abbia stipulato un mutuo ma non sia più in grado di sostenerne il rimborso di potersi rivolgere alla propria banca chiedendo, appunto, di poter essere esonerati dal pagamento. La richiesta può essere fatta per un massimo di due volte, e per un periodo di tempo che non superi i 18 mesi.
I requisiti per poter accedere al Fondo di solidarietà consistono nel verificarsi, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di sospensione, di un evento quale cessazione del rapporto di lavoro subordinato (purché non sia avvenuto per dimissioni o per pensionamento, o per licenziamento per giusta causa) o decesso o invalidità grave che pregiudichi la situazione reddituale. Inoltre il reddito Isee non deve essere superiore a 30 mila euro, l’importo del mutuo non deve oltrepassare i 250 mila euro e la casa acquistata deve essere di categoria catastale non di lusso, oltre a risultare abitazione principale.
I documenti necessari per la richiesta di sospensione delle rate consistono in: documento di identità; attestazione Isee rilasciata da Caf o altro ente abilitato; documento che attesti la perdita di lavoro (lettera di licenziamento o altro); certificazione Asl dello stato di invalidità; certificato di morte. Il tutto va presentato presso la banca con la quale si è stretto il contratto di mutuo, insieme alla domanda per l’accesso al Fondo di Solidarietà, scaricabile dal sito Consap.
Oltre al Fondo di solidarietà, resta attivo l’accordo tra Abi (associazione delle banche italiane) e 15 associazioni dei consumatori, già siglato nel 2015 (tutte le informazioni qui). Entro il 31 luglio 2018 è ancora possibile richiedere per 12 mesi la sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo, sempre purché il richiedente si trovi in condizioni di aver perso il lavoro (si parla di contratti a tempo determinato o indeterminato o parasubordinato); in caso di avvenuto decesso o invalidità; in caso di cassa integrazione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Non può invece richiedere la sospensione chi abbia accumulato un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, chi già fruisca di altre agevolazioni pubbliche, o chi sia assicurato contro gli eventi sopra elencati.
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