Prima casa, benefici anche all’estero
Ecco i documenti utili da presentare
Buone notizie per chi avendo casa in Italia si trasferisce all’estero e senza attendere i cinque anni compera entro un anno, oltre i confini, il nuovo immobile.
Per l’Agenzia delle Entrate il comportamento è conforme alla legge tributaria e non perde le agevolazioni di cui ha usufruito.
Il contribuente deve però fornire i documenti che provino il possesso dei requisiti richiesti sia per l’agevolazione sia per la destinazione di dimora abituale del nuovo acquisto. In questo caso sono prova sia le bollette della luce sia quelle del gas.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito di un contribuente con l’interpello 126 del 24 febbraio 2021.
Il quesito
La storia, portata all’attenzione dell’amministrazione, è quella di un cittadino straniero che ha risieduto in Italia dal 2013 al 2020.
In questo arco di tempo, in Italia ha acquistato l’abitazione, usufruendo delle agevolazioni prima casa; ora intende rivendere l’immobile prima che siano trascorsi i 5 anni previsti dalla legislazione tributaria (aliquota di imposta di registro agevolata), per non decadere dai benefici.
Il motivo è che il contribuente ha intenzione di comprare nel nuovo attuale stato di residenza, entro l’anno dalla vendita della casa in Italia, una altra casa che diventerà la sua nuova prima casa.
Questo comportamento puo' vanificare l’aver usufruito in Italia dei benefici prima per l’acquisto dell’abitazione? Il riacquisto della prima casa, ricorda il Fisco, anche all’estero, entro il termine dei cinque anni, non fa perdere i benefici fiscali utilizzati se sussistono strumenti di cooperazione amministrativa, cioè un adeguato scambio di informazioni tra amministrazioni che possa dimostrare che la casa acquistata all’estero sia realmente dimora abituale.
I documenti che fanno prova
Il contribuente fornisce all’Agenzia copia del rogito registrato all’estero, autocertificazione della destinazione d’uso dell’immobile quale abitazione principale, fattura riferita alle utenze.
La normativa tributaria, ricorda l’Agenzia, stabilisce che, in deroga alla disciplina generale, il contribuente non perde i benefici fiscali anche se rivende l’immobile agevolato prima di un quinquennio dal suo acquisto, nel caso in cui, entro un anno, rientri in proprietà di una nuova “prima casa” dentro o fuori i confini nazionali.
Corretto il comportamento del contribuente, dunque, di inviare all’Agenzia una documentazione comprovante il rispetto dei requisiti della normativa.
L’ufficio, in base ai documenti ricevuti, valuterà se emettere l'avviso liquidazione o avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con il nuovo Stato di residenza del cittadino straniero.
L’Agenzia indica, infine, tra i documenti utili per il rispetto dei requisiti, copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione all'estero e, ai fini della destinazione di “dimora abituale” dell'immobile, le fatture di fornitura di luce, acqua o gas.
I documenti dovranno essere provvisti di “apostille” ed essere tradotti in italiano; inoltre, potranno essere spediti con Pec o raccomandata a/r all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto d’acquisto dell’immobile sito in Italia.
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