Mutui, arriva l’oblio oncologico
Il 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge sull’oblio oncologico, legge del 7 dicembre 2023, n. 193. La legge riconosce a chi è guarito dal tumore la possibilità, prima non riconosciuta, di poter accedere a servizi di finanziamento, bancari e di diritto civile. Vediamo insieme le novità.
Cosa prevede la nuova legge?
La legge Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, all’articolo 1 spiega la ragione e l’obiettivo delle disposizioni, approvate all’unanimità dal Parlamento il 5 dicembre 2023: al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.
Cos’è l’oblio oncologico?
Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi disciplinati dalla legge.
Per i mutui (e servizi bancari), nessuna richiesta di informazione se si è guariti da più di dieci anni. Nella prassi contrattualistica si chiedono informazioni per profilare l’utente dell’accesso al credito. Ebbene informazioni su malattie come quelle oncologiche non devono essere fornite se si è guariti da più di dieci anni.
La legge dispone a riguardo che: “Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali”.
Quindi in buona sostanza nessuna informazione a riguardo di patologie pregresse dovrà essere fornita se si è guariti senza ricadute da dieci anni, se la malattia è insorta prima dei ventun anni il periodo di salvaguardia è ridotto a cinque anni. Inoltre la banca e gli istituti a cui si rivolge non possono rivolgersi a enti terzi per acquisire l’informazione.
Inoltre, passaggio non di poco conto, la legge stabilisce che non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.
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