Benefici prima casa: i chiarimenti per chi si trasferisce all’estero

Una circolare del 16 febbraio 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione in merito alla agevolazione prima casa per coloro che si trasferiscono all’estero per ragioni di lavoro a seguito delle nuove disposizioni introdotto con l’articolo 2 del dl 69/2023.

La nuova disposizione

La disposizione prevede che ai fini dell’accesso al beneficio fiscale «l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)».

Si elimina quindi il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero, e si stabilisce che se il contribuente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, non è importante che l’immobile debba essere nel comune dove ha sede l’azienda ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:

  • che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato;
  • che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni;

I due elementi sopra citati sono spiegati dalla circolare. Per quanto riguarda il trasferimento all’estero per ragioni di lavoro deve essere precedente all’acquisto della casa, se successivo non consente di usufruire dell’agevolazione. In merito all’attività non deve essere per forza subordinata ma si ritiene rientrino attività anche svolte senza remunerazione. Infine il requisito dei cinque anni non deve essere inteso in maniera continuativa.

Infine la circolare ribadisce che pur dovendo rispettare le condizioni di assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune e di novità nel godimento dell’agevolazione, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile. Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

La disciplina si applica anche nel caso in cui si entri in possesso dell’immobile per succesione o donazione.

5 March 2024 di

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