Donazioni tra genitori e figli, fisco leggero

Niente tasse sulle donazioni indirette tra familiari. Una ordinanza della Corte di Cassazione civile n.7442 del 20 marzo 2024 interviene fornendo un principio di sgravio fiscale per i contribuenti: le donazioni tra genitori e figli non devono essere tassate né registrate. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il principio

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che le donazioni tra un genitore e un figlio non sono soggette a tassazione né tantomeno a registrazione, sia per le donazioni cosiddette informali, ad esempio i soldi che un genitore versa a un figlio, sia per le cosiddette donazioni indirette, il caso di un genitore che acquista una casa, un’auto o paga l’affitto per il figlio. Il punto innovativo è proprio questo: per le liberalità indirette non è previsto il pagamento di alcuna imposta.

La pronuncia ribalta un principio di prassi amministrativa, contenuto in una circolare dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 30 del 2015, aveva stabilito che l’imposta sulle donazioni al 4% si applicava a tutte le donazioni anche quelle in assenza di atto scritto. La Corte di Cassazione non è stata d’accordo con il principio espresso dalla circolare dell’Agenzia, ritenendolo impreciso in linea generale.

Più nel dettaglio, come riporta ItaliaOggi, commentando la decisione: “Il caso riguardava la riqualificazione in termini di liberalità indiretta del trasferimento di liquidità da un conto corrente estero intestato allo zio ad un altro contro corrente estero intestato alla nipote. Tale liberalità era emersa dall'istanza di voluntary disclosure presentata dallo zio ed era stata assoggettata a imposizione dall'Agenzia delle Entrate. Correttamente la Ctr ha ritenuto che il trasferimento delle attività finanziarie in questione, ancorché sprovvisto dei requisiti formali dell'atto pubblico, integrasse una «liberalità» e fosse soggetto ad imposta sulle donazioni”.

Il parere del consiglio nazionale del notariato

Nella sentenza, come fanno notare dal consiglio nazionale del notariato, i giudici di cassazione elencano una serie di situazioni in cui l’imposta è dovuta e altri in cui non si applica: «non vi sia un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette "risultanti" (anche per via di enunciazione) "da atti soggetti alla registrazione" (Cass., Sez. 5°, 12 aprile 2022, n. 11831), ma si pongano solo le seguenti ipotesi di tassazione delle donazioni indirette, se "risultanti", beninteso, "da atti soggetti alla registrazione" (fermo restando l'esonero da tassazione per le donazioni indirette rientranti nel perimetro di quelle identificate nell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346):

a) la tassazione delle donazioni indirette quando per esse sia esplicata la "facoltà" di registrazione volontaria, cui evidentemente può ricorrere il contribuente che abbia il timore di subire l'accertamento previsto nell'art. 56-bis, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;

b) la tassazione delle donazioni indirette (non rientranti nel perimetro di esenzione di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) la cui "esistenza" "risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi" (evidentemente diversi dall'imposta di donazione)».

10 April 2024 di

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