Agevolazioni anche se si ha una prima casa

In alcuni casi si possono avere sconti fiscali anche per una seconda casa

È possibile chiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa se si possiede già un immobile nello stesso comune in cui si intende acquistare? La risposta in linea di massima è negativa. Il Testo unico sull’imposta di registro prevede infatti che l’aliquota agevolata del 2% possa essere invocata solo da chi, oltre a trasferire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile, non risulti già titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo comune.

La regola generale ha trovato però recentemente un’eccezione fissata dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, infatti, ha ammesso il diritto a ottenere i bonus fiscali prima casa per chi risulta già proprietario di un immobile nello stesso comune, ma a due condizioni.

La prima è che il fabbricato già detenuto non sia stato comprato con i benefici prima casa. L’agevolazione è utilizzabile una sola volta e in questo caso il “campo d’osservazione” non si limita al comune ove è ubicato il secondo immobile, ma a tutto il territorio nazionale.

Il secondo requisito è che l’immobile pre-posseduto non sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprietario. Tale circostanza può essere determinata da motivi oggettivi, quali la vera e propria inabitabilità (per esempio perché pericolante, con impianto elettrico non a norma, con pavimento divelto, con servizi igienico-sanitari privi di allacciamento alla rete fognaria, etc.), oppure da motivi soggettivi, quali dimensioni o caratteristiche qualitative dell’edificio non idonee alle esigenze abitative (per esempio una superficie di 30 metri quadrati per una famiglia di quattro persone).

In questi casi, ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 13118 del 16 maggio 2019, il contribuente può richiedere di applicare le agevolazioni fiscali sul secondo acquisto. Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva invece censurato l’operato del cittadino, ritenendo che l’operazione riguardasse una seconda casa, e aveva richiesto il pagamento sia delle maggiori imposte d’atto (registro e ipo-catastali) sia della maggiore imposta sostitutiva sul mutuo acceso per finanziarie l’acquisto.

La Suprema Corte ha tuttavia accolto il ricorso del contribuente, annullando la pretesa impositiva dell’Amministrazione Finanziaria e confermando il diritto ad avvalersi delle aliquote agevolate.

24 May 2019 di

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