Il consolidamento dell’ipoteca, in un contratto di mutuo, è il momento in cui l’ipoteca diventa giuridicamente effettiva. Tra la firma del rogito notarile e il consolidamento trascorre infatti un periodo di tempo più o meno breve, durante il quale l’ipoteca non è ancora “consolidata” e non grava effettivamente sull’immobile oggetto della richiesta di mutuo.
Tale regola non vale nel caso dei mutui fondiari, per i quali vige il consolidamento abbreviato d’ipoteca: quest’ultima è immediatamente valida e la banca, in caso di fallimento del cliente, non può rivalersi sui bene ipotecati. Pertanto, quando il mutuo viene sottoscritto da categorie a rischio di fallimento, gli istituti di credito si tutelano erogando il mutuo dieci giorni dopo l’iscrizione dell’ipoteca (erogazione differita).
Rogito del mutuo
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Iscrizione ipotecaria
Riduzione dell'ipoteca
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